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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36243/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata alla ricorrente per i reati di falso ideologico, truffa e abuso d'ufficio. La ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, facendo valere la vetustà dei fatti, la lunga durata della misura cautelare e la cessazione del rapporto di pubblico impiego per quiescenza, e denunciando che l'affermazione del pericolo di recidiva era meramente apodittica

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., perché, nel periodo processuale, la misura cautelare era stata revocata con ordinanza del Tribunale di Paola del 22/02/2022 e la ricorrente era stata rimessa in libertà; pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre alcun effetto favorevole concreto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve persistere fino alla decisione (art. 568, comma 4, c.p.p.) e ha precisato che, trovandosi sopraggiunta la perdita dell'efficacia del provvedimento impugnato, non si determina responsabilità per spese o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito dalla legge 18/12/2020, n.176)

    Rilevata la mancata richiesta di discussione orale da parte delle parti ai sensi della norma; la Corte registra l'applicazione della disciplina processuale straordinaria senza effetto sostanziale sulla decisione di merito

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    art. 16, d.l. 30/12/2021, n.228

    Uso normativo per la proroga/estensione della disciplina procedurale richiamata; nessuna incidenza sul merito della decisione

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha indicato che il ricorso era formato nei limiti consentiti da tale disposizione

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a)

    art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse quando il provvedimento impugnato è divenuto privo di efficacia

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    art. 568, comma 4, c.p.p.

    Stabilisce il requisito dell'interesse concreto all'impugnazione; la Corte interpreta che l'interesse deve perdurare fino alla decisione e mirare a rimuovere un pregiudizio effettivo

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e sezioni varie)

    Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj); Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia); Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo); Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Reznnuves)

    Richiamati per il principio consolidato che la sopravvenuta perdita di interesse rende inammissibile il ricorso e per il principio che la perdita di interesse non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie quando non vi è soccombenza imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • Un ricorso contro un provvedimento cautelare personale diventa inammissibile se, nel corso del giudizio, la misura è stata revocata: la domanda perde l'oggetto e l'interesse alla decisione deve persistere fino alla pronuncia
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e mirare a rimuovere un pregiudizio effettivo; la sua sopravvenuta estinzione (es. revoca della misura) determina la carenza di interesse
  • Quando l'impugnazione si estingue per sopravvenuta carenza d'interesse non si configura automaticamente una soccombenza: normalmente non si condannano il ricorrente alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie se la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente
  • Per preservare l'interesse in situazioni simili, il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio residuo o un'utilità concreta dell'eventuale pronuncia (ad es. rilevanza per eventuali domande di riparazione per ingiusta detenzione o per effetti processuali ulteriori)
  • Nel censurare l'attualità delle esigenze cautelari (vetustà dei fatti, durata della misura, cessazione delle condizioni di servizio), è necessario collegare tali elementi a fatti concreti che mostrino l'assenza di esigenze cautelari attuali; l'affermazione generica del giudice sul pericolo di recidiva può essere criticata solo se si dimostra che è priva di motivazione effettiva

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