Cassazione Civile, Ordinanza n. 22317/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda l’utilizzazione reiterata di contratti a tempo determinato da parte di un ente locale per personale addetto a servizi scolastici/educativi. I contratti dei lavoratori coinvolti erano iniziati, rispettivamente, nell’aprile 2006 e nel settembre 2007, e nel tempo erano stati rinnovati attraverso ulteriori selezioni e graduatorie biennali. L’ente sosteneva che, per il settore scolastico e per il servizio reso, il ricorso al termine fosse consentito o comunque non sanzionabile con le conseguenze invocate dai lavoratori. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: il primo, riferito alla disciplina normativa applicabile ai contratti a termine nel pubblico impiego e nel comparto scolastico, censurava l’affermazione di abusiva reiterazione; il secondo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., denunciava l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi, cioè l’esito di nuove procedure selettive, la mancata reiterazione oltre il triennio e la natura non obbligatoria del servizio scolastico reso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che, per i contratti iniziati nel 2006 e nel 2007, trovava applicazione diretta l’art. 36 del d.lgs. 165/2001, nella formulazione introdotta nel marzo 2006, che consente il ricorso al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali. Ha quindi confermato che la reiterazione dei contratti, utilizzati per far fronte a esigenze stabili di personale educativo, integrava un abuso vietato. Ha inoltre escluso che fossero decisivi i fatti relativi alle nuove selezioni, alla disomogeneità delle cattedre o delle ore assegnate e alla natura non obbligatoria del servizio, perché tali elementi non incidevano sulla sostanza dell’illecito, consistente nell’uso reiterato del termine per soddisfare esigenze permanenti. La Corte ha anche chiarito che il superamento o meno del limite complessivo di trentasei mesi non era decisivo, poiché l’abuso derivava già dalla reiterazione di contratti con causale illegittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo dovuto ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 165/2001
Le pubbliche amministrazioni devono soddisfare le esigenze ordinarie con assunzioni a tempo indeterminato e possono ricorrere a contratti flessibili solo per ragioni temporanee ed eccezionali; sino alle successive deroghe normative, tale disciplina si applica anche al personale scolastico degli enti locali.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
La disposizione non si applicava ai contratti per supplenze del personale docente e ATA, e la Corte richiama tale quadro solo per delimitare l’evoluzione normativa del settore.
clausola 5, lett. a, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
La reiterazione di contratti a termine con causale illegittima viola le misure europee volte a prevenire l’abuso del lavoro a tempo determinato.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo è infondato perché i fatti indicati non sono decisivi o, comunque, risultano già considerati dal giudice di merito.
art. 33 d.lgs. 165/2001
Richiamato solo per evidenziare che anche nella P.A. esistono strumenti di gestione delle eccedenze di personale.
artt. 259, comma 6 e 260 d.lgs. 267/2000
Richiamati solo per mostrare che l’ordinamento prevede meccanismi di governo delle eccedenze del personale negli enti locali.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il ricorso a contratti a termine è legittimo solo se sorretto da esigenze temporanee ed eccezionali; l’uso reiterato per coprire fabbisogni stabili integra abuso.
- La reiterazione di contratti a termine con la medesima illegittima causale resta rilevante anche se l’amministrazione abbia svolto nuove selezioni o abbia variato nel tempo cattedre e orario di lavoro, quando la professionalità utilizzata sia sostanzialmente la stessa.
- Ai fini dell’abuso del termine nel lavoro pubblico, non è decisivo il superamento di una determinata durata complessiva se l’illegittimità deriva già dalla reiterazione di rapporti stipulati in assenza dei presupposti giustificativi.
- In sede di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., non è sufficiente dedurre fatti astrattamente rilevanti: occorre che essi siano davvero decisivi e non già esaminati dal giudice di merito.
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