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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 2230 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposta di registro - Agevolazioni per la prima casa - Trasferimento di residenza - Inosservanza - Decadenza dall'agevolazione - Causa di forza maggiore - Operatività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso la decadenza dall'agevolazione prima casa. L'obbligo di trasferire la residenza entro diciotto mesi può non essere rispettato quando l'inadempimento dipende da una causa di forza maggiore. Tale causa può consistere anche nell'aggravamento imprevedibile e impeditivo di patologie preesistenti, non essendo necessario che la malattia sia insorta soltanto dopo l'acquisto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente non aveva trasferito la propria residenza, entro diciotto mesi dall'acquisto, nel Comune in cui si trovava l'immobile e che era diverso da quello della residenza originaria. L'inadempimento era tuttavia dovuto a gravi patologie, già esistenti al momento dell'acquisto ma successivamente aggravatesi fino a rendere concretamente impossibile il trasferimento.

Norme richiamate

  • Agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa

    Obbligo di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune in cui è ubicato l'immobile

    Il mancato trasferimento della residenza entro il termine ordinario comporta normalmente la decadenza dal beneficio, salvo che l'inadempimento sia determinato da una causa di forza maggiore.

  • Causa di forza maggiore in materia tributaria

    La forza maggiore ricorre quando un evento oggettivo, imprevedibile o comunque non superabile con l'ordinaria diligenza rende impossibile adempiere all'obbligo previsto per conservare l'agevolazione. Può consistere nell'aggravamento grave di una patologia preesistente.

Massime di principio

  • Il termine per trasferire la residenza ai fini dell'agevolazione prima casa è normalmente vincolante, ma la decadenza può essere esclusa se il contribuente dimostra un'impossibilità effettiva e non imputabile.
  • Una malattia preesistente non esclude automaticamente la forza maggiore: è rilevante il suo successivo aggravamento, se divenuto concretamente impeditivo del trasferimento.
  • La causa di forza maggiore deve essere documentata con elementi oggettivi, come certificazioni mediche, date, gravità della patologia e collegamento causale con l'impossibilità di trasferirsi.
  • Non è sufficiente una mera difficoltà, una scelta personale o una ragione di convenienza: occorre un impedimento serio, concreto e non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe comunicare tempestivamente la propria posizione all'Amministrazione finanziaria e conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare l'impedimento e la sua durata.

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