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Sentenza

Sentenza n. 10192/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del provvedimento di diniego di visto di reingresso in Italia del -OMISSIS-, pratica n.-OMISSIS- emesso dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan.

Giustizia amministrativa202301025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di reingresso in Italia emesso dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan per mancata concessione del nulla osta da parte della Questura competente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione del diniego, sostenendo che il riferimento alla mancata comprova dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, per effetto della mancata concessione del nulla osta questorile, non consentisse di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e del punto 12 dell'Allegato A al d.i. 11 maggio 2011, n. 850, la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha rilasciato il permesso originario costituisca condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso. In caso di diniego del nulla osta, il diniego del visto è rigidamente vincolato all'atto questorile e alle sue risultanze; devono comunque sussistere i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Ne consegue che il provvedimento diplomatico, fondato esclusivamente sulla mancata concessione del nulla osta, era sufficientemente motivato: il provvedimento questorile costituisce il nucleo motivazionale sostanziale della determinazione consolare. Quanto all'omesso preavviso di rigetto, il TAR ha ritenuto che, trattandosi di attività doverosa e rigidamente vincolata, l'omissione fosse un vizio formale ininfluente sul contenuto dispositivo dell'atto e non ne determinasse l'annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. Spese di lite irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999

    Il nulla osta della Questura competente è condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    Il procedimento per il visto di reingresso è conformato dal provvedimento della Questura competente, positivo o negativo.

  • punto 12 dell'Allegato A al d.i. 11 maggio 2011, n. 850

    Disciplina il visto di reingresso e conferma la necessità del nulla osta questorile e degli altri requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 3, comma 1, l. n. 241/1990

    Il provvedimento è sufficientemente motivato quando indica la mancata concessione del nulla osta questorile, che costituisce il sostanziale fondamento del diniego.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullamento del diniego quando l'attività amministrativa è rigidamente vincolata e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    L'omissione del preavviso di rigetto è un vizio formale non invalidante se, per il carattere vincolato dell'attività, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Il rilascio di un visto di reingresso in Italia presuppone necessariamente il nulla osta favorevole della Questura che ha emesso il permesso di soggiorno originario; in mancanza, il diniego del visto costituisce conseguenza vincolata del diniego questorile.
  • Nel procedimento di rilascio del visto di reingresso, il provvedimento della Questura, anche negativo, conforma e vincola la successiva decisione della rappresentanza diplomatica e ne costituisce il nucleo motivazionale sostanziale.
  • Il diniego del visto di reingresso è sufficientemente motivato quando indica la mancata concessione del nulla osta questorile, senza necessità di una autonoma e ulteriore motivazione su profili estrinseci rispetto all'atto della Questura.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del diniego di visto quando l'attività amministrativa è rigidamente vincolata e risulta dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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