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Decreto dirigenziale n. 367 del 29/09/2025

Nuovo decreto direttoriale sull’operatività della piattaforma di censimento dei c.d. Velox Operatività della piattaforma telematica di cui al decreto n. 305 del 18 agosto 2025 per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La piattaforma è disponibile all’interno della sezione “Gestione Utenze” del Portale del Trasporto e del Portale dell’Automobilista, a seguito dell’autenticazione tramite le credenziali rilasciate dal CED della DGMOT e già in uso da parte delle amministrazioni o enti competenti, con il profilo di enti accertatori.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rende operativa, dalla data di entrata in vigore, la piattaforma telematica istituita dal precedente decreto dirigenziale n. 305/2025 per la trasmissione al MIT dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. La comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti competenti diventa condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi, ma tale effetto decorre dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. L’elenco dei dispositivi legittimamente impiegati sarà pubblicato sul portale istituzionale del Ministero.

Attivazione della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati sui dispositivi di accertamento dei limiti di velocità

Attivazione della piattaforma telematica per i dati dei dispositivi di accertamento dei limiti di velocità

Il decreto dirigenziale rende operativa la piattaforma telematica istituita dal decreto del Direttore Generale per la motorizzazione 18 agosto 2025, n. 305, in attuazione dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105. L’atto disciplina la decorrenza dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli apparecchi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e le conseguenze sulla legittimità del loro impiego.

Base normativa e contesto regolatorio

Il provvedimento si colloca nel quadro dell’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che regolano l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante apparecchiature omologate. Sono richiamati anche:

  • l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, relativo all’uso di dispositivi di controllo del traffico su autostrade, strade extraurbane principali e altri tratti individuati con decreto prefettizio;
  • l’articolo 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, sugli strumenti di proprietà o a noleggio/locazione finanziaria degli enti locali;
  • il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997, sull’approvazione dei prototipi di apparecchiature per l’accertamento dei limiti di velocità;
  • il decreto interministeriale MIT/Interno 11 aprile 2024, sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi.

Atti presupposti e istituzione della piattaforma

Il decreto richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del MIT, il decreto ministeriale 30 maggio 2024, n. 151, sugli uffici dirigenziali, la direttiva ministeriale 16 gennaio 2025, n. 11, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, di conferimento dell’incarico di Direttore Generale al dott. Gaetano Servedio. È inoltre richiamato il decreto dirigenziale 18 agosto 2025, n. 305, che ha istituito e disciplinato la piattaforma telematica per la trasmissione dei dati; l’articolo 6, comma 2, di tale decreto prevedeva che l’efficacia sarebbe stata fissata con successivo provvedimento pubblicato sul portale istituzionale.

Operatività della piattaforma e obbligo di comunicazione

Il dispositivo principale del decreto stabilisce che, dalla data di entrata in vigore, la piattaforma telematica è operativa per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi di accertamento della velocità da parte delle amministrazioni e degli enti competenti. La comunicazione riguarda i dispositivi utilizzati ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada.

Condizione per il legittimo utilizzo e decorrenza differita

Il decreto prevede espressamente che la comunicazione dei dati è condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi cui si riferisce. Tuttavia, tale disciplina si applica solo decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, introducendo quindi un periodo transitorio per l’adeguamento dei soggetti interessati.

Pubblicazione dell’elenco dei dispositivi

È previsto che l’elenco dei dispositivi o sistemi legittimamente impiegati sul territorio nazionale sia pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La pubblicazione svolge funzione informativa e di trasparenza verso amministrazioni, operatori e utenti della strada.

Decorrenza finale

Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul portale istituzionale del MIT. Da tale momento la piattaforma è operativa; gli effetti sanzionatori/abilitanti connessi alla mancata comunicazione decorrono invece dopo sessanta giorni.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, che ha previsto l’obbligo per le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di comunicare al MIT i dati delle apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il decreto disciplina la decorrenza operativa della piattaforma telematica già istituita con il decreto dirigenziale 18 agosto 2025, n. 305.

Operatività della piattaforma telematica

Dal giorno di entrata in vigore del decreto la piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per il controllo della velocità è dichiarata operativa. La comunicazione deve riguardare i dispositivi impiegati ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada.

Effetti sulla legittimità d’uso dei dispositivi

Il decreto stabilisce che la comunicazione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi da parte delle amministrazioni e degli enti competenti costituisce condizione necessaria per il legittimo utilizzo degli stessi. Tuttavia, l’efficacia di tale regola decorre solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Pubblicazione dell’elenco dei dispositivi

L’elenco dei dispositivi o sistemi legittimamente impiegati sul territorio nazionale sarà pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da consentire la consultazione da parte dei soggetti interessati.

Decorrenza ed efficacia

Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul portale istituzionale del MIT. Da tale data decorre l’operatività della piattaforma; la regola sulla necessaria comunicazione ai fini del legittimo utilizzo produce effetti dopo 60 giorni.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautotrasporto

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