Decreto dirigenziale n. 374 del 01/10/2025
Riconoscimento di veicoli per uso speciale destinati a bagno mobile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto della Direzione generale per la motorizzazione inquadra come veicoli ad uso speciale i veicoli destinati a servizi di bagni mobili, per le categorie internazionali N e O. Stabilisce le caratteristiche tecniche essenziali dell’allestimento, il codice di carrozzeria da utilizzare e le regole per omologazione e aggiornamento della carta di circolazione, distinguendo tra produzione in serie, esemplari unici e trasformazioni di veicoli già in circolazione. Prevede inoltre la documentazione necessaria per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, con richiamo alla UNI EN 16194:2023.
Riconoscimento dei veicoli per uso speciale destinati a servizi di bagni mobili
Riconoscimento di veicoli per uso speciale destinati a bagno mobile
Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione individua e disciplina i veicoli destinati a servizi di bagni mobili come veicoli per uso speciale, ai sensi degli articoli 54 e 56 del Codice della strada. L’atto dà attuazione al quadro del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e della disciplina europea in materia di omologazione, richiamando inoltre la UNI EN 16194:2023.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama:
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
- d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione;
- articolo 75 del Codice della strada, in tema di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione;
- articolo 78 del Codice della strada, sulle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
- Regolamento UE 2018/858, per l’omologazione dei veicoli;
- UNI EN 16194:2023, relativa ai bagni mobili non collegati alla rete fognaria.
La finalità è inquadrare nella classificazione di autoveicoli e rimorchi ad uso speciale i veicoli muniti stabilmente di attrezzature destinate a servizi di bagno mobile, aggiornando la tipologia di carrozzeria riconosciuta dal Ministero.
Classificazione dei veicoli destinati a servizi di bagni mobili
L’articolo 1 stabilisce che sono considerati per uso speciale i veicoli destinati a servizi di bagni mobili, purché caratterizzati da attrezzature permanenti e funzionali allo scopo. La definizione opera per gli autoveicoli e i rimorchi riconducibili alle categorie internazionali N e O.
Le attrezzature tipiche indicate dal decreto sono:
- serbatoio per la raccolta dei reflui;
- WC o water;
- orinatoio;
- lavamani;
- altre attrezzature per l’igiene personale.
È inoltre possibile prevedere impianti elettrici, idrici e di scarico.
Campo di applicazione e codice di carrozzeria
L’articolo 2 dispone che i veicoli destinati a servizi di bagni mobili devono essere conformi alle norme applicabili alle categorie internazionali N e O alla data di presentazione della domanda di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Per la classificazione della carrozzeria, il decreto prevede il codice:
- "SG";
- con cifre integrative "99", che individuano la carrozzeria come "esclusa dal presente elenco", secondo l’appendice 2 dell’allegato I al Regolamento UE 2018/858.
Omologazione dei veicoli
L’articolo 3 distingue due ipotesi:
- la produzione in serie di veicoli destinati a servizi di bagni mobili è soggetta a omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche;
- per i singoli esemplari nuovi, come definiti dall’articolo 45 del medesimo Regolamento, si applica l’omologazione individuale nazionale.
La domanda di visita e prova va presentata all’UMC, al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., secondo le competenze previste dalle disposizioni nazionali.
Trasformazioni di veicoli già in circolazione
L’articolo 4 disciplina le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione delle categorie N e O.
Per la trasformazione in veicoli per servizi di bagni mobili, la domanda ai sensi dell’articolo 78 del Codice della strada deve essere presentata all’UMC, al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., secondo le regole nazionali di competenza.
Documentazione per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
Per ottenere l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il decreto richiede la presentazione della seguente documentazione:
- nulla osta del costruttore del veicolo, ove ricorra, ai sensi dell’articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della strada; se il nulla osta non viene rilasciato per motivi diversi da quelli tecnici relativi alla possibilità di eseguire la modifica, può essere sostituito da una relazione tecnica firmata da persona abilitata;
- dichiarazione dell’allestitore, con cui si attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni del costruttore e, ove ricorra, della direttiva macchine con marcatura CE;
- dichiarazione di rispondenza alla UNI EN 16194:2023, relativa ai bagni mobili non collegati alla rete fognaria e ai prodotti sanitari connessi.
Effetti pratici
Il provvedimento fornisce quindi una base univoca per:
- la classificazione tecnica e amministrativa dei veicoli per bagni mobili;
- l’istruttoria di omologazione o di trasformazione;
- la documentazione da esibire agli uffici competenti della motorizzazione.
Per operatori del settore, allestitori e imprese di noleggio o servizi igienici mobili, il decreto chiarisce il perimetro tecnico-regolatorio entro cui realizzare o modificare i veicoli e facilita l’inquadramento in sede di immatricolazione, visita e prova e aggiornamento della carta di circolazione.
Punti principali
Classificazione dei veicoli per bagni mobili
Sono qualificati come veicoli per uso speciale, ai sensi degli articoli 54 e 56 del Codice della strada, i veicoli destinati a servizi di bagni mobili, purché muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali a tale scopo.
Caratteristiche tecniche dell’allestimento
L’allestimento può comprendere serbatoio per la raccolta reflui, WC o water, orinatoio, lavamani e altre attrezzature per l’igiene personale; è inoltre ammessa la presenza di impianti elettrici, idrici e di scarico.
Ambito di applicazione e codice carrozzeria
I veicoli interessati devono essere conformi alle norme applicabili alle categorie internazionali N e O alla data della domanda di omologazione o di accertamento. Il codice carrozzeria è "SG" con cifre integrative "99".
Omologazione e trasformazioni
La produzione in serie è soggetta a omologazione nazionale per veicoli prodotti in piccola serie ai sensi del Regolamento UE 2018/858; per i singoli esemplari nuovi si applica l’omologazione individuale nazionale. Per le trasformazioni di veicoli in circolazione si applica l’art. 78 del Codice della strada.
Documentazione richiesta per l’accertamento
Per la richiesta di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione occorrono, ove necessario, nulla osta del costruttore o relazione tecnica sostitutiva, dichiarazione dell’allestitore sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità alle prescrizioni del costruttore, nonché dichiarazione di rispondenza alla UNI EN 16194:2023.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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