Decreto dirigenziale n. 325 del 22/09/2025
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l’approvazione già rilasciata al dispositivo "VRS EVO 2" della società Velocar S.r.l., poi subentrata in titolarità Safety21 S.p.A., per una nuova versione del sistema di accertamento automatico delle infrazioni ai limiti di velocità e alle disposizioni del semaforo rosso. L’aggiornamento riguarda il contenitore, l’intervallo di temperatura operativo, il grado di protezione IP e la sostituzione dell’antenna GPS. Il provvedimento impone la conformità al prototipo e alla documentazione tecnica depositati, nonché specifici obblighi di marcatura e di commercializzazione unitamente al manuale aggiornato.
Estensione di approvazione del dispositivo "VRS EVO 2" per il controllo automatico della velocità e dei semafori a luce rossa
Estensione di approvazione del dispositivo "VRS EVO 2"
Il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti estende l’approvazione già rilasciata al dispositivo "VRS EVO 2", destinato all’accertamento automatico delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa. Il provvedimento si fonda sulle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione in materia di approvazione/omologazione dei dispositivi di rilevamento, nonché sui precedenti atti autorizzativi relativi al medesimo apparato.
Base normativa e atti richiamati
Il decreto richiama:
- l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina l’approvazione o omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni;
- l’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sulle procedure di approvazione e omologazione;
- l’art. 142 del Codice della strada, sui limiti di velocità;
- l’art. 201 del Codice della strada, in particolare il comma 1-bis e i commi 1-ter e 1-quater, relativi ai casi di mancata contestazione immediata e all’accertamento mediante dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;
- l’art. 345 del d.P.R. n. 495/1992, sui requisiti generali delle apparecchiature di accertamento della velocità.
Sono inoltre richiamati:
- il decreto dirigenziale 11 luglio 2023, n. 271, di approvazione del dispositivo "VRS EVO 2";
- il decreto dirigenziale 4 luglio 2025, n. 227, che ha autorizzato Safety21 S.p.A. al subentro nella titolarità delle approvazioni, omologazioni ed estensioni già concesse a Velocar S.r.l.;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, sull’organizzazione del Ministero.
Contenuto dell’estensione di approvazione
L’articolo 1 dispone che l’approvazione del dispositivo "VRS EVO 2" è estesa a una nuova versione, caratterizzata da:
- nuovo contenitore con dimensioni e peso ridotti;
- ampliamento dell’intervallo di temperatura operativo da -30°C/+55°C a -40°C/+60°C;
- estensione del grado di protezione da IP66 a IP66 e IP67;
- sostituzione dell’antenna GPS V.33 con il modello V.1646.
Condizioni per produzione e commercializzazione
L’articolo 2 stabilisce che i dispositivi prodotti e commercializzati in base alla nuova approvazione devono essere conformi:
- al prototipo depositato presso il Ministero il 29 novembre 2024;
- alla documentazione tecnica depositata.
I dispositivi devono inoltre riportare indelebilmente:
- gli estremi del decreto dirigenziale 11 luglio 2023, n. 271;
- gli estremi del decreto dirigenziale 4 luglio 2025, n. 227;
- gli estremi del presente decreto;
- il nome del produttore;
- il codice della versione;
- la lunghezza della distanza focale dell’ottica montata sulla telecamera, come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 11 luglio 2023, n. 271.
Divieti e prescrizioni operative
Il decreto vieta di apportare modifiche al dispositivo e a qualunque suo componente oggetto dell’estensione di approvazione, salvo specifiche modifiche introdotte con successivi atti ministeriali.
È inoltre previsto che i dispositivi "VRS EVO 2" siano commercializzati unitamente al Manuale di installazione e utilizzo, versione 3.3 del 31 marzo 2025, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel decreto, per quanto non in contrasto con esso.
Effetti pratici
Per gli operatori del settore, il provvedimento consolida la legittimazione all’impiego commerciale della nuova versione del sistema "VRS EVO 2" per attività di controllo della velocità e del passaggio con semaforo rosso, a condizione che vengano rispettati la configurazione approvata, la documentazione depositata, gli obblighi di identificazione del prodotto e il divieto di modifiche non autorizzate.
Punti principali
Base normativa e atti presupposti
Il decreto richiama l’art. 45 del Codice della strada e l’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, che disciplinano approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni. Sono richiamati anche l’art. 142 sul rispetto dei limiti di velocità, l’art. 201 sulla notificazione delle violazioni e sui casi in cui non è necessaria la contestazione immediata, nonché l’art. 345 del regolamento sui requisiti delle apparecchiature di rilevamento. Il provvedimento si innesta sul precedente decreto dirigenziale 11 luglio 2023, n. 271, di approvazione del dispositivo, e sul decreto dirigenziale 4 luglio 2025, n. 227, che ha autorizzato il subentro di Safety21 S.p.A. nella titolarità delle approvazioni già rilasciate a Velocar S.r.l.
Oggetto dell’estensione di approvazione
L’approvazione del dispositivo "VRS EVO 2" viene estesa a una nuova versione caratterizzata da un contenitore diverso, di dimensioni e peso ridotti, dall’ampliamento dell’intervallo di temperatura operativo da -30°C/+55°C a -40°C/+60°C, dall’estensione del grado di protezione da IP66 a IP66 e IP67, e dalla sostituzione dell’antenna GPS V.33 con il nuovo modello V.1646.
Conformità alla documentazione depositata
I dispositivi prodotti e commercializzati in base alla nuova approvazione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero in data 29 novembre 2024 e alla documentazione tecnica depositata, compreso il Manuale di installazione e utilizzo versione 3.3 del 31 marzo 2025, trasmesso con nota del 26 agosto 2025.
Obblighi di marcatura e identificazione
I dispositivi devono riportare indelebilmente gli estremi del decreto 11 luglio 2023, n. 271, del decreto 4 luglio 2025, n. 227, e del presente decreto, oltre al nome del produttore, al codice della versione e alla lunghezza della distanza focale dell’ottica montata sulla telecamera, come indicato nel decreto originario.
Divieto di modifiche non autorizzate
Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o a qualunque suo componente oggetto dell’estensione di approvazione, salvo eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
Commercializzazione e manualistica
La commercializzazione deve avvenire unitamente al Manuale di installazione e utilizzo versione 3.3 del 31 marzo 2025, che si applica nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non in contrasto con esso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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