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Decreto dirigenziale n. 375 del 01/10/2025

Riconoscimento autoveicolo per uso speciale ”carri funebri”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce e inquadra nel Codice della strada la nuova tipologia di autoveicoli per uso speciale denominata "carri funebri", riferita ai veicoli delle categorie N1 e N2 dotati stabilmente di attrezzature specifiche per il trasporto delle salme e per le attività connesse al servizio funebre. L’atto riconosce tale carrozzeria ai fini della classificazione tecnica, ne disciplina il campo di applicazione, richiama i requisiti del regolamento di polizia mortuaria e precisa le regole per omologazione, omologazione individuale e trasformazione di veicoli già circolanti.

Definizione e riconoscimento degli autoveicoli per uso speciale "carri funebri"

Autoveicoli per uso speciale "carri funebri"

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione definisce e riconosce la tipologia degli autoveicoli per uso speciale denominati "carri funebri", inserendola nel quadro dell’art. 54 del Codice della strada e della disciplina unionale sull’omologazione dei veicoli. L’atto completa l’inquadramento tecnico-amministrativo della carrozzeria, coordinandolo con le prescrizioni di polizia mortuaria del DPR 285/1990.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama:

  • il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada;
  • il DPR 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione;
  • il regolamento UE 2018/858;
  • il DPR 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria;
  • la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

La finalità è inquadrare espressamente nella categoria degli autoveicoli per uso speciale i veicoli destinati al servizio funebre, tenendo conto che il regolamento UE 2018/858 individua le autofunebri nella categoria M1 speciale ma non contempla una specifica classificazione dei "carri funebri". Il decreto risponde quindi all’esigenza di aggiornamento della classificazione delle carrozzerie alla luce del progresso tecnologico.

Definizione di "carri funebri"

L’art. 1 definisce come "carri funebri" gli autoveicoli delle categorie N1 o N2 caratterizzati dalla presenza permanente di speciali attrezzature funzionali a:

  • trasportare le salme;
  • gestire le attività di preparazione e sistemazione del servizio funebre;
  • svolgere supporto ai servizi funebri al seguito dell’autofunebre per la cerimonia;
  • curare le fasi di preparazione della camera ardente;
  • eseguire esami di carattere medico-legale;
  • effettuare eventuali trasporti di ausilio alla cremazione.

La definizione è centrata sulla funzionalità dell’allestimento e sulla permanenza delle attrezzature, coerentemente con la nozione di autoveicolo ad uso speciale.

Riconoscimento come autoveicolo per uso speciale

L’art. 2 dispone che gli autoveicoli definiti dall’art. 1 sono classificati per uso speciale ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della strada. Inoltre, è riconosciuta, ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera ii), del regolamento di esecuzione, la carrozzeria "carri funebri".

In questo modo il decreto fornisce un riconoscimento amministrativo espresso della tipologia, utile sia per le pratiche di omologazione sia per le trasformazioni di veicoli già immatricolati.

Campo di applicazione e caratteristiche tecniche

L’art. 3 prevede che i carri funebri di nuova costruzione debbano risultare conformi alle norme applicabili alla data di presentazione della richiesta di omologazione del tipo o di omologazione individuale, con riferimento ai veicoli delle categorie internazionali N1 e N2 e alle ulteriori prescrizioni dell’art. 4.

L’art. 4 specifica che:

  • i carri funebri devono rispondere ai requisiti del DPR 285/1990;
  • la categoria internazionale di inquadramento finale è N1 o N2;
  • la carrozzeria è individuata, ai fini unionali, come "SG99 veicolo per uso speciale carri funebri con carrozzeria esclusa dall’elenco di cui al Regolamento UE 2018/858".

Omologazione dei veicoli nuovi

L’art. 5 disciplina l’omologazione:

  • la produzione in serie dei carri funebri è soggetta all’omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie ai sensi dell’art. 42 del regolamento UE 2018/858 e successive modifiche;
  • per i singoli esemplari nuovi si applica l’omologazione individuale nazionale ai sensi dell’art. 45 del medesimo regolamento.

La domanda di visita e prova va presentata all’Ufficio della Motorizzazione Civile, oppure al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., secondo le competenze stabilite dalle disposizioni nazionali.

Trasformazioni di veicoli già in circolazione

L’art. 6 disciplina le trasformazioni di veicoli già circolanti delle categorie N1 o N2. In tali casi la domanda, ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada, deve essere presentata all’UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., secondo le competenze previste.

Per ottenere l’aggiornamento delle caratteristiche costruttive occorre presentare:

  • nulla osta del costruttore del veicolo, ove richiesto ai sensi dell’art. 236 del regolamento di esecuzione; se il nulla osta non è rilasciato per motivi diversi da quelli tecnici relativi alla possibilità di esecuzione della modifica, esso può essere sostituito da una relazione tecnica firmata da persona abilitata;
  • dichiarazione dell’allestitore attestante che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni del costruttore, con eventuale rispondenza alla direttiva macchine e marcatura CE;
  • dichiarazione di rispondenza ai requisiti del DPR 285/1990 e alle successive integrazioni e chiarimenti.

Effetti operativi per gli operatori

Il decreto è rilevante per:

  • costruttori e allestitori di veicoli speciali;
  • imprese di trasformazione di veicoli N1 e N2;
  • uffici della motorizzazione e centri tecnici competenti;
  • operatori del settore funerario che utilizzano veicoli dedicati.

L’atto chiarisce il perimetro tecnico-giuridico dei "carri funebri", uniformando la classificazione e la documentazione necessaria per omologazione e aggiornamento della carta di circolazione.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto si fonda sul Codice della strada, sul relativo regolamento di esecuzione, sul regolamento UE 2018/858 e sul DPR 285/1990 di polizia mortuaria. La finalità è aggiornare la classificazione degli autoveicoli ad uso speciale, in relazione all’evoluzione tecnologica delle carrozzerie, individuando espressamente i "carri funebri".

Definizione e inquadramento del "carro funebre"

Sono definiti "carri funebri" gli autoveicoli delle categorie N1 o N2 muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali al trasporto delle salme e alle attività di preparazione, sistemazione e supporto del servizio funebre, inclusi gli ausili alla cerimonia, alla camera ardente, agli esami medico-legali e ad eventuali trasporti per la cremazione. Tali veicoli sono classificati come autoveicoli per uso speciale ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della strada.

Riconoscimento della carrozzeria

Il decreto riconosce, ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera ii), del regolamento di esecuzione, la carrozzeria "carri funebri" come carrozzeria per uso speciale. Ai fini della normativa unionale, la carrozzeria è individuata come "SG99 veicolo per uso speciale carri funebri con carrozzeria esclusa dall’elenco di cui al Regolamento UE 2018/858".

Omologazione e trasformazione dei veicoli

Per i carri funebri di nuova costruzione, la produzione in serie è soggetta all’omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie ai sensi dell’art. 42 del regolamento UE 2018/858. Per gli unici esemplari nuovi si applica l’omologazione individuale nazionale ai sensi dell’art. 45 dello stesso regolamento. Per la trasformazione di veicoli in circolazione delle categorie N1 o N2 si applica la disciplina dell’art. 78 del Codice della strada, con domanda all’UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A. secondo le competenze previste.

Documentazione richiesta per le modifiche

Per l’aggiornamento delle caratteristiche costruttive dei veicoli già circolanti sono richiesti: nulla osta del costruttore, ove dovuto, sostituibile da relazione tecnica firmata da soggetto abilitato se il nulla osta non viene rilasciato per motivi non tecnici; dichiarazione dell’allestitore sulla regola d’arte e sulla conformità alle prescrizioni del costruttore, con eventuale rispondenza alla direttiva macchine e marcatura CE; dichiarazione di rispondenza ai requisiti del DPR 285/1990 e successive integrazioni e chiarimenti.

Come è indicizzato

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