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Decreto dirigenziale n. 376 del 01/10/2025

Con il presente decreto sono considerati per uso speciale, ai sensi degli art. 54 comma 1, lettera g), e art. 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, i veicoli destinati ai servizi antincendio e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali a tale scopo.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione inquadra i veicoli destinati ai servizi antincendio come veicoli per uso speciale ai sensi del Codice della Strada. Definisce l’ambito di applicazione, il regime di omologazione per la produzione in serie e per i singoli esemplari, le modalità di trasformazione dei veicoli già circolanti e rinvia a un allegato tecnico con le attrezzature e caratteristiche richieste. Il provvedimento si fonda sul Codice della Strada, sul relativo regolamento di esecuzione e sul Regolamento UE 2018/858.

Riconoscimento dei veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio

Riconoscimento dei veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione definisce il quadro di classificazione e di approvazione dei veicoli destinati ai servizi antincendio come veicoli per uso speciale. Il provvedimento si fonda sul Codice della Strada, sul relativo regolamento di esecuzione e sul Regolamento UE 2018/858, disciplinando sia l’omologazione dei veicoli nuovi sia le trasformazioni dei veicoli già immatricolati.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama, in particolare:

  • il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada;
  • il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione;
  • l’art. 75 CdS sull’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione;
  • l’art. 78 CdS sulle modifiche delle caratteristiche costruttive e sull’aggiornamento della carta di circolazione;
  • l’art. 54, comma 1, lettera g), CdS e l’art. 56, comma 1, lettera d), CdS, relativi ai veicoli e rimorchi ad uso speciale;
  • gli artt. 203, comma 2, lettera ii), e 204, comma 2, lettera s), del regolamento di esecuzione, che consentono la classificazione di veicoli e rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee dal MIT;
  • l’art. 2, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE 2018/858, che contempla i veicoli progettati o adattati per l’uso da parte dei servizi antincendio;
  • l’art. 177, comma 1, CdS, sul dispositivo acustico supplementare di allarme e, se presente, sul lampeggiante blu.

La finalità dichiarata è inquadrare correttamente, in sede di classificazione e immatricolazione, i veicoli destinati ai servizi antincendio, che possono essere immatricolati non solo ai sensi dell’art. 138 CdS, ma anche ai sensi dell’art. 93 CdS.

Classificazione dei veicoli destinati ai servizi antincendio

L’art. 1 stabilisce che sono considerati per uso speciale i veicoli destinati ai servizi antincendio caratterizzati dalla presenza permanente di speciali attrezzature funzionali a tale scopo. La qualificazione opera sia per gli autoveicoli sia, per quanto compatibile, per i rimorchi ad uso speciale richiamati dal decreto.

Campo di applicazione e requisiti generali

Ai sensi dell’art. 2, i veicoli destinati ai servizi antincendio, se utilizzati per fini istituzionali e di pubblica utilità, devono risultare conformi alle norme applicabili alle categorie internazionali:

  • N1, N2, N3;
  • O1, O2, O3, O4.

Per i veicoli delle categorie N e O, il codice della carrozzeria è indicato come “SG” con cifra integrativa “31”, che identifica la carrozzeria “automezzo antincendio” secondo l’appendice 2 dell’allegato I del Regolamento UE 2018/858.

Omologazione dei veicoli nuovi

L’art. 3 distingue due ipotesi:

  • per la produzione in serie di veicoli destinati ai servizi antincendio si applica l’omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento UE 2018/858 e successive modificazioni;
  • per gli unici esemplari nuovi si applica l’omologazione individuale nazionale, ai sensi dell’art. 45 del medesimo regolamento.

La domanda di visita e prova deve essere presentata all’UMC, al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., secondo le competenze previste dalle disposizioni nazionali.

Modifiche dei veicoli già in circolazione

L’art. 4 disciplina le trasformazioni di veicoli in circolazione delle categorie N e O. La richiesta di modifica delle caratteristiche costruttive, ai sensi dell’art. 78 CdS, va presentata all’UMC, al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., secondo le competenze vigenti.

Per la richiesta devono essere prodotti:

  • il nulla osta del costruttore, ove ricorra, ai sensi dell’art. 236 del regolamento di esecuzione; se non rilasciato per motivi diversi da ragioni tecniche ostative, può essere sostituito da una relazione tecnica firmata da persona abilitata;
  • la dichiarazione dell’allestitore, con cui si attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, nonché, se del caso, la conformità alla direttiva macchine e la presenza della marcatura CE.

Caratteristiche costruttive specifiche e allegato tecnico

L’art. 5 prevede che, sia in fase di omologazione sia in fase di trasformazione dei veicoli in circolazione, i mezzi destinati ai servizi antincendio debbano rispondere alle caratteristiche costruttive contenute nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del decreto.

L’allegato tecnico individua i requisiti di classificazione per le categorie internazionali N1, N2, N3, O1, O2, O3 e O4 e richiama le attrezzature speciali che caratterizzano i veicoli antincendio, tra cui:

  • pompa fissa;
  • autoscala;
  • piattaforma aerea;
  • motopompa, anche estraibile;
  • vani e ancoraggi per attrezzatura antincendio;
  • serbatoio acqua con naspo o altri sistemi di spegnimento;
  • gru e verricello;
  • serbatoio schiuma o serbatoio a schiuma con miscelatore in linea;
  • gruppo pinze idrauliche, anche estraibili;
  • gruppo elettrogeno;
  • radio ricetrasmittenti con alimentatori;
  • illuminazione esterna aggiuntiva o attacco per faro di ricerca;
  • colonna fari;
  • slitta estraibile idraulica e abbassabile;
  • lancia di spegnimento;
  • maxiventilatore;
  • centrale di comunicazione radio.

Il decreto richiama inoltre la possibilità che tali veicoli siano dotati del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme, nei limiti dell’art. 177 CdS.

Punti principali

Classificazione come veicoli per uso speciale

Il decreto considera per uso speciale, ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera g), e 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, i veicoli destinati ai servizi antincendio, purché caratterizzati dalla presenza permanente di speciali attrezzature funzionali a tale impiego.

Ambito di applicazione e codice carrozzeria

I veicoli destinati ai servizi antincendio, utilizzati per fini istituzionali e di pubblica utilità, devono essere conformi alle norme applicabili alle categorie internazionali N1, N2, N3, O1, O2, O3 e O4 alla data di presentazione della richiesta. Per tali veicoli il codice carrozzeria è SG con cifra integrativa 31, identificativa dell’"automezzo antincendio".

Omologazione e omologazione individuale

La produzione in serie è soggetta all’omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie, secondo l’art. 42 del Regolamento UE 2018/858. Per i singoli esemplari nuovi si applica l’omologazione individuale nazionale ai sensi dell’art. 45 del medesimo regolamento; la domanda di visita e prova va presentata all’UMC, al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A. secondo le competenze previste.

Trasformazioni di veicoli già in circolazione

Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione delle categorie N e O seguono l’art. 78 del Codice della Strada. La richiesta va presentata all’UMC, al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A. e deve essere corredata, ove necessario, da nulla osta del costruttore o da relazione tecnica sostitutiva e dalla dichiarazione dell’allestitore sulla regolare esecuzione dei lavori e, se pertinente, sulla conformità alla direttiva macchine e alla marcatura CE.

Requisiti tecnici specifici

Sia in sede di omologazione sia in sede di modifica dei veicoli in circolazione, i mezzi devono rispettare le caratteristiche costruttive indicate nell’allegato tecnico, che elenca le attrezzature speciali tipiche dei veicoli antincendio, come pompe, autoscale, piattaforme aeree, serbatoi acqua o schiuma, gru, verricelli, gruppi elettrogeni, sistemi di comunicazione e dispositivi di illuminazione aggiuntiva.

Come è indicizzato

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