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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del responsabile della sede INAIL di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda ISI n. -OMISSIS- di ammissione al finanziamento di cui all'avviso pubblico INAIL ISI 2021; - della comunicazione del responsabile della sede INAIL di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, contenente il preavviso di diniego; - degli elenchi definitivi in ordine cronologico delle domande di finanziamento accolte pubblicati sul sito internet dell’INAIL;

Giustizia amministrativa202300618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione al finanziamento INAIL ISI 2021 per l'acquisto e l'installazione di una linea automatica di movimentazione del legname, unitamente al preavviso di diniego e agli elenchi definitivi delle domande accolte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva richiesto un finanziamento in conto capitale pari a 130.000 euro, a fronte di un progetto del valore complessivo di 200.000 euro, per l'acquisto e l'installazione di una linea automatica destinata a ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi. La domanda non aveva superato la verifica prevista dall'avviso pubblico INAIL ISI 2021, poiché l'Amministrazione aveva ritenuto che il macchinario costituisse un impianto autonomo per la lavorazione del legno e non un sistema automatico di alimentazione o scarico integrato o collegato a macchinari già presenti nell'impresa. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, difetto di istruttoria, insufficiente valutazione tecnica e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che la linea automatizzava le fasi di raccolta, selezione, movimentazione, formazione e accatastamento dei travetti precedentemente svolte manualmente, con conseguente eliminazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico e da manovre errate. Ha inoltre contestato l'interpretazione dell'INAIL secondo cui il finanziamento sarebbe stato ammissibile soltanto per un accessorio collegato a una specifica macchina preesistente, deducendo che il bando consentisse anche una nuova macchina inserita nel ciclo produttivo e collegata alla linea esistente. La ricorrente ha poi denunciato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 19 dell'avviso, assumendo che il diniego avesse richiamato i motivi ostativi senza esaminare adeguatamente le osservazioni presentate. Ha infine contestato la valutazione relativa all'indice di rischio, pari a 0,89 e ritenuto accettabile dall'INAIL, e ha chiesto, in subordine, l'ammissione parziale al finanziamento per il manipolatore di scarico riconosciuto dall'Amministrazione come assimilabile a un sistema automatico di scarico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, e ha annullato il diniego, disponendo la riammissione della ricorrente alla procedura di finanziamento. Il Collegio ha accertato che la nuova linea automatica eliminava le operazioni manuali di raccolta, selezione, movimentazione, formazione e accatastamento dei pacchi di legname, con conseguente eliminazione dei rischi di patologie da sovraccarico dorso-lombare e di traumi da movimentazione errata. Ha ritenuto erronea l'interpretazione dell'INAIL della clausola dell'allegato 2, lett. e), dell'avviso: il requisito dell'integrazione o del collegamento non impone che il progetto riguardi soltanto un accessorio di una specifica macchina preesistente, potendo consistere anche in una nuova macchina inserita nel ciclo produttivo, purché collegata almeno a uno dei macchinari aziendali esistenti e idonea a eliminare le movimentazioni manuali. Nel caso concreto, la fase automatizzata seguiva direttamente e senza soluzione di continuità la lavorazione della rifilatrice multilama, sicché sussisteva il requisito del collegamento. Quanto all'indice di rischio, il TAR ha osservato che il provvedimento definitivo non riproponeva tale ragione di diniego, apparentemente superata dopo le osservazioni della ricorrente. In ogni caso, l'avviso prevedeva genericamente la riduzione del rischio mediante automazione senza fissare soglie minime o massime dell'indice; anche l'eliminazione di un rischio qualificato come accettabile costituisce quindi un risultato coerente con la finalità del finanziamento. Il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato respinto: le garanzie partecipative non impongono una replica analitica a ogni argomento del privato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea a sorreggere la decisione. Il motivo subordinato sull'ammissione parziale è stato assorbito dall'accoglimento integrale. L'INAIL è stato vincolato, per effetto conformativo, a riesaminare la domanda nel rispetto dei criteri indicati in sentenza entro sessanta giorni dal deposito. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 19 avviso pubblico INAIL ISI 2021

    Disciplina la fase di verifica della domanda e consente all'Amministrazione di richiedere chiarimenti o integrazioni; il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego fondato su un'erronea valutazione del progetto.

  • allegato 2, lett. e), avviso pubblico INAIL ISI 2021

    Prevede l'ammissibilità di macchinari destinati a essere integrati o collegati a una macchina di proprietà dell'impresa e finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Il requisito del collegamento può essere soddisfatto dall'inserimento diretto e senza soluzione di continuità della nuova macchina nel ciclo produttivo, con collegamento ad almeno un macchinario aziendale preesistente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto impone l'esame sostanziale delle osservazioni del privato, ma non richiede una confutazione analitica e puntuale di ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento espone in modo complessivamente intelligibile i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio della buona fede nell'interpretazione contrattuale è stato utilizzato per interpretare la clausola del bando in modo coerente con la finalità di innovazione e sicurezza perseguita dal finanziamento.

  • art. 1367 c.c.

    La clausola del bando deve essere interpretata nel senso in cui le sue diverse espressioni, riferite all'integrazione e al collegamento, conservino ciascuna un autonomo significato.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria della ricorrente in vista dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • In un bando pubblico che finanzi macchinari destinati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, il requisito secondo cui il macchinario deve essere integrato o collegato a una macchina preesistente non impone necessariamente che si tratti di un semplice accessorio della macchina esistente: è ammissibile anche una nuova macchina inserita nel ciclo produttivo, purché collegata almeno a un macchinario aziendale preesistente e idonea a eliminare o ridurre le movimentazioni manuali.
  • L'interpretazione delle clausole di un bando deve attribuire autonomo significato ai diversi termini impiegati e deve essere coerente con la finalità complessiva della disciplina di finanziamento; non è quindi ammissibile un'interpretazione che renda sostanzialmente inutilmente coincidenti concetti distinti, quali integrazione e collegamento.
  • Il requisito del collegamento a una macchina aziendale può ritenersi soddisfatto quando la nuova fase automatizzata si innesta direttamente e senza soluzione di continuità nella fase produttiva immediatamente precedente, anche se il nuovo impianto svolge più funzioni e non costituisce un mero accessorio della macchina preesistente.
  • Quando la disciplina di finanziamento prevede genericamente la riduzione del rischio mediante automazione senza stabilire soglie minime o massime dell'indice di rischio, anche l'eliminazione di un rischio già qualificato come accettabile può integrare il risultato rilevante ai fini dell'ammissione al finanziamento.
  • L'art. 10-bis l. 241/1990 non impone all'Amministrazione di replicare analiticamente a ogni osservazione del privato; è sufficiente che il provvedimento conclusivo dimostri un apprezzamento sostanziale delle deduzioni e contenga una motivazione complessivamente e logicamente idonea a sorreggere la decisione.
  • L'annullamento del diniego di ammissione a un finanziamento può produrre un effetto conformativo che vincola l'Amministrazione al riesame della domanda secondo i criteri interpretativi e valutativi fissati dal giudice, entro il termine ragionevole stabilito nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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