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Sentenza

Sentenza n. 1915/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 756/2024, depositata il 19.11.2024

Giustizia amministrativa202503259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 756/2024, recante condanna al rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 756/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per quattro anni scolastici, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza civile, distratte in favore del difensore antistatario. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza. È stata inoltre richiesta la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile, in quanto il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Il Ministero è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, perché, considerati il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato e l'entità delle somme, la condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima che possa essere accertata l'inottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di accertare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo e di imporre l'esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione abbia eseguito il pagamento.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà provvedere agli adempimenti necessari in luogo dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • L'azione di ottemperanza può essere limitata alle obbligazioni effettivamente dedotte nel giudizio: le spese liquidate nel titolo e distratte in favore del difensore non sono comprese se il ricorrente non ne abbia chiesto l'esecuzione nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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