Cassazione Penale, Sentenza n. 47631/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 22/11/2022 con vari motivi. Fallica: contestava il riconoscimento del ruolo direttivo nell'ambito dell'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., denunciando travisamento della prova e assenza di autonomia decisionale rispetto ai vertici; contestava inoltre il diniego delle attenuanti generiche. Monaco: censurava l'identificazione del ricorrente con l'utilizzatore dell'utenza telefonica indicata (soggetto 41), rilevando la cessazione dell'utenza e possibile cessione a terzi e quindi indeterminatezza dell'attribuzione; inoltre impugnava il riconoscimento dell'aggravante armi ritenendolo basato su mere intenzioni non riscontrate. Rizzo: sosteneva che la partecipazione a riunioni non dimostrava un inserimento stabile e un apporto concreto richiesto per la punibilità ex art. 416 bis c.p. (mancanza di affectio societatis e contributo concreto), e chiedeva la censura del riconoscimento della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse fornito adeguata e specifica motivazione sul punto: per Fallica sono stati valorizzati plurimi elementi (incontri organizzati, contatti con altri esponenti, esecuzione di direttive) idonei a sostenere un ruolo direttivo; il diniego delle attenuanti è stato motivato con circostanze di fatto specifiche. Per Monaco la doppia pronuncia conforme sull'identificazione non consente nuovo sindacato in sede di legittimità salvo specifiche circostanze non prospettate; l'insieme degli elementi (intercettazioni, servizi OCP, dichiarazioni di collaboratori) conferma la sua posizione e l'incarico di procurare un'arma giustifica l'aggravante. Per Rizzo la partecipazione alla riunione composita e gli interventi sulle questioni criminali sono stati ritenuti apporto concreto e indice di stabile inserimento; la recidiva reiterata è applicabile se al momento del fatto l'imputato è gravato da più sentenze definitive per reati che denotano pericolosità sociale. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. comma terzo; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 bis cod. pen.
riferimenti al secondo e quarto comma (partecipazione ad associazione mafiosa; aggravante per disponibilità di armi)
La corte ha interpretato l'art. 416 bis richiedendo per la condanna la dimostrazione di stabile inserimento e apporto concreto alla vita associativa; ha ritenuto integrato il ruolo direttivo quando l'agente sovraintendeva alla gestione e assumeva compiti decisionali; l'aggravante del quarto comma si applica quando è dimostrata la disponibilità o l'incarico di procurare armi, anche se l'arma non risulta poi materialmente utilizzata
art. 606 cod. proc. pen.
lett. b) ed e) e comma terzo
Gli artt. 606 b) ed e) indicano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, travisamento della prova); il comma terzo consente la declaratoria di inammissibilità per motivi manifestamente infondati. La corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi del comma terzo, ritenendo adeguata la motivazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
sanzioni a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Sanziona il pagamento delle spese processuali da parte dei ricorrenti in caso di declaratoria di inammissibilità; la corte ha applicato anche il versamento alla Cassa delle ammende
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per il riassunto dei motivi
Norma procedurale utilizzata per il riassunto dei motivi di ricorso in sede di cassazione; nella sentenza i motivi sono stati sintetizzati ex art. 173
Massime di principio
- La partecipazione a riunioni mafiose nelle quali si discutono ripartizioni territoriali, infiltrazioni e programmazione di attività illecite può costituire un apporto concreto e stabile alla vita dell'associazione, sufficiente per la punibilità ex art. 416 bis quando sia dimostrato il carattere operativo e deliberativo dell'incontro
- Il riconoscimento di un ruolo direttivo comporta la valutazione complessiva di elementi (intercettazioni, incontri, rapporti con il vertice, interventi decisionali) e non può essere escluso solo per l'assenza di un singolo elemento; la motivazione del giudice di merito sul punto deve essere specifica ma è sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Nei casi di doppia pronuncia conforme la possibilità di denunciare travisamento della prova in Cassazione è molto limitata: occorre che il ricorrente dimostri che l'argomento probatorio ritenuto travisato è stato valutato per la prima volta in appello e che la deduzione sia specificamente prospettata
- L'attribuzione di una utenza telefonica a un imputato può essere valutata attraverso un complesso di elementi probatori; la mera cessazione o cessione formale dell'utenza non esclude la possibile attribuzione se vi sono altri elementi indicativi di uso e riconoscimento
- L'aggravante per associazione armata o per disponibilità di armi può trovare fondamento anche se la prova documenta solo l'incarico o l'intenzione concreta di procurare un'arma, quando tale incarico sia collegato al ruolo e alle funzioni nell'ambito dell'associazione
- La recidiva reiterata, nell'ambito del giudizio di cognizione, può essere applicata se, al momento della commissione del reato, l'imputato è gravato da più sentenze definitive per reati che esprimono maggiore pericolosità sociale, senza che sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice
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