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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee 1) Del decreto emesso dall'assessorato Regionale alla salute n. 323 del 21 marzo 2025 pubblicato sulla GURS n.16 del 4 aprile 2025 concernente l' individuazione delle zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni per la stagione balneare 2025, limitatamente alla parte in cui sono state individuate e classificate come non adibiti alla balneazione i tratti di mare siti all'interno del comune di Catania in corrispondenza del canale Arci per 43 mt direzione N-S e del canale Forcile per 12 mt direzione N-S di cui all.All.to D per la provincia di Catania; 2) Degli esiti della riunione dell'11.11.2024, convocata con nota prot. n.35587 del 23.10.2024 tenutasi nei locali del DASOE, per la verifica dell'attività espletata in merito alla stagione balneare 2024, per valutare eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per definire preliminarmente il nuovo D.D.G. per la stagione balneare 2025 (ancorché non conosciuta); 3) Della nota n.17379 del 24.01.2025 del direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Catania resa in risposta alla richiesta Servizio 4 - Igiene Pubblica e Rischi Ambientali del DASOE concernente i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione (ancorché non conosciuta); 4) Ove occorra dell'allegato C per la provincia di Catania del decreto impugnato sub 1; nonché 5) Delle ordinanze del comune di Catania dell' 11 aprile 2025 n. 21 e del 24 aprile 2025 n. 23 emesse in applicazione del decreto Assessoriale 323/2025 nella parte in cui individuano all'all.to D le zone vietata alla balneazione in corrispondenza del canale Arci per 43 mt direzione N-S e del canale Forcile per 12 mt direzione N-S di cui all.All.to D 6) Di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto e non comunicato

Giustizia amministrativa202501324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che ha vietato la balneazione per la stagione 2025 in tratti di mare presso i canali Arci e Forcile, nonché ordinanze sindacali attuative

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestori stabilimenti balneari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale nella parte relativa ai tratti di mare antistanti gli sbocchi dei canali Arci e Forcile e le conseguenti ordinanze del Comune di Catania. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 15 e del punto 2 dell’Allegato 2 del d.lgs. 116/2008, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erronea valutazione dei presupposti, la contraddittorietà, arbitrarietà, perplessità e illogicità dell’azione amministrativa, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Secondo i ricorrenti, le acque risultavano classificate come “sufficienti”, quindi idonee alla balneazione, mentre il divieto permanente per l’intera stagione 2025 era stato disposto sulla base di un episodio di inquinamento circoscritto e temporaneo verificatosi nell’agosto 2024 e di un rischio soltanto potenziale, connesso a futuri eventi meteorologici eccezionali. L’Amministrazione avrebbe dovuto adottare misure temporanee e mirate, come l’informazione al pubblico o divieti limitati alla durata dell’eventuale contaminazione, anziché un divieto generalizzato per l’intera stagione. È stata inoltre contestata l’illegittima trasposizione nella stagione 2025 di valutazioni riferite alla stagione precedente e l’assenza di una specifica istruttoria attuale. Le ordinanze sindacali sono state censurate per illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione del Comune relativa al difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l’adozione delle ordinanze comunali, pur esecutive del decreto regionale, non escludesse la loro impugnabilità e la partecipazione del Comune al giudizio. Ha inoltre respinto l’eccezione di improcedibilità per cessazione della stagione balneare, riconoscendo la permanenza dell’interesse concreto e attuale dei ricorrenti: la classificazione del 2025 incide sulla serie storica dei dati utilizzata per le classificazioni delle stagioni successive, fino al 2028, e può quindi condizionare futuri provvedimenti restrittivi. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che il d.lgs. 116/2008 consente la balneazione nelle acque classificate come “eccellenti”, “buone” o “sufficienti”, mentre il divieto o altre misure di gestione sono correlate alla classificazione “scarsa”. I dati del Portale delle Acque e i successivi monitoraggi dimostravano che le acque interessate erano classificate come “sufficienti”. Il divieto permanente per l’intera stagione era invece fondato su un rischio igienico-sanitario meramente potenziale, collegato a futuri e incerti eventi meteorologici, che, se verificatisi, avrebbero comunque prodotto effetti temporanei. L’art. 10 del d.lgs. 116/2008 prevede, per situazioni inaspettate, misure tempestive e adeguate, compreso un eventuale divieto temporaneo, sicché il divieto stagionale generalizzato risultava sproporzionato. È stato inoltre ravvisato un difetto di istruttoria: il verbale della riunione richiamata dall’Amministrazione non conteneva valutazioni specifiche sui tratti controversi; la nota dell’ASP relativa al rischio di “bombe d’acqua” era successiva al decreto e non risultava richiamata nel provvedimento, integrando una motivazione postuma inammissibile. Sono stati quindi annullati, nelle parti impugnate, il decreto regionale e le ordinanze comunali. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 116/2008

    “sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti”

    La classificazione delle acque si fonda su una serie storica quadriennale; la classificazione riferita a una stagione incide quindi sulle classificazioni delle stagioni successive.

  • art. 8 d.lgs. 116/2008

    La balneazione è consentita nelle acque classificate come eccellenti, buone o sufficienti; il divieto o altre misure di gestione sono correlate alla classificazione di qualità scarsa.

  • art. 10 d.lgs. 116/2008

    “misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate”, incluso, “se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”

    In presenza di eventi inattesi o rischi temporanei devono essere privilegiate misure tempestive, adeguate e calibrate, compreso un divieto limitato nel tempo, anziché un divieto generalizzato per l’intera stagione.

  • Allegato II d.lgs. 116/2008

    “ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, [nel] periodo specificato nell’articolo 7”

    L’ultimo periodo di valutazione rilevante per la classificazione delle acque comprende, di regola, le ultime quattro stagioni balneari.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    È stato richiamato dal Comune quale base normativa delle ordinanze sindacali, ritenute atti vincolati ed esecutivi del provvedimento regionale.

Massime di principio

  • La classificazione della qualità delle acque di balneazione, fondandosi su una serie storica comprendente la stagione in corso e le tre precedenti, conserva effetti conformativi sulle classificazioni delle stagioni successive; permane pertanto l’interesse a impugnare la classificazione anche dopo la scadenza della stagione cui essa si riferisce.
  • Quando le acque sono classificate come “sufficienti”, esse sono idonee alla balneazione e non può essere imposto un divieto permanente per l’intera stagione in assenza di dati attuali comprovanti una qualità “scarsa” o un concreto pericolo attuale incompatibile con la balneazione.
  • Un rischio igienico-sanitario meramente potenziale e collegato a eventi futuri, incerti e comunque temporanei non giustifica, senza ulteriori concreti elementi istruttori, un divieto generalizzato di balneazione per l’intera stagione; l’amministrazione deve valutare misure tempestive, adeguate e proporzionate, incluso un eventuale divieto temporaneo.
  • Il divieto di balneazione richiede una rigorosa istruttoria e concreti elementi probatori circa l’esistenza di un inquinamento o di un pericolo attuale; non è sufficiente la mera vicinanza dell’area a potenziali fonti di contaminazione.
  • Una valutazione tecnica elaborata successivamente all’adozione del provvedimento e non richiamata nell’atto non può integrare ex post la motivazione originaria né sanare il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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