Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva concesso la riabilitazione a Mandalà, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato la legge penale omettendo di verificare l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 179, comma 6, n. 2, c.p.). In particolare è stato lamentato che non era stato accertato l'effettivo risarcimento del danno alle persone offese né la formulazione di un'offerta risarcitoria adeguata; il Procuratore ha richiamato la giurisprudenza che richiede l'adempimento ovvero l'impossibilità dimostrata o offerte concrete, e che per i reati di associazione mafiosa il condannato deve sollecitare anche il comune per la stima del danno quando le obbligazioni civili non risultino ex actis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo giudizio. La Corte ha enunciato che l'art. 179, comma 6, n. 2, c.p. richiede l'effettivo adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato salvo impossibilità dimostrata; che la remissione del debito ottenuta in passato non prova l'attuale impossibilità a risarcire; che l'attività di volontariato, la produzione di scritti e la dichiarata distanza dal passato non sono di per sé sufficiente prova di emenda senza l'adempimento o un'offerta reale di risarcimento; e che, nel caso di reati di stampo mafioso, il condannato deve attivarsi anche verso il comune per la quantificazione del danno se le obbligazioni civili non risultano dagli atti. Conseguentemente il provvedimento di riabilitazione concesso senza verificare tali elementi è stato annullato.
Norme richiamate
art. 179, comma 6, n. 2, cod. pen.
art. 179, comma 6, n. 2, codice penale
Richiede, quale presupposto per la riabilitazione, l'effettivo adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il mancato adempimento derivi dall'impossibilità di provvedere; l'adempimento o quantomeno un'offerta reale hanno valenza sul giudizio di emenda e reinserimento sociale.
art. 416-bis, codice penale
Fondamento della condanna per associazione di tipo mafioso contestata a Mandalà; nei reati di associazione mafiosa la gravità del danno alla collettività giustifica la necessità di quantificare e adempiere le obbligazioni civili anche mediante la sollecitazione del comune per la stima del danno.
Massime di principio
- La riabilitazione richiede l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o la dimostrazione convincente dell'impossibilità di adempiere; la sola mancata costituzione di parte civile non esonera dall'obbligo.
- Se il condannato non ha risarcito, è generalmente necessario presentare almeno un'offerta reale di risarcimento, anche di importo modesto e proporzionato alle condizioni economiche.
- La remissione di debito ottenuta in passato non prova automaticamente l'attuale impossibilità economica a risarcire; il giudice deve valutare le condizioni economiche attuali e la concreta disponibilità di mezzi.
- Per reati di stampo mafioso il condannato deve attivarsi anche verso enti pubblici (es. comune) per la stima del danno quando le obbligazioni civili non risultino dagli atti, perché il danno alla collettività è valutabile e risarcibile.
- Atti di ravvedimento morale (distanziarsi dal passato, scritti, volontariato) sono positivi ma non sostituiscono l'adempimento delle obbligazioni civili richieste per dimostrare la reale emenda.
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