Sentenza del 31/05/2017 n. 2417 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AUTOTUTELA - SPESE PROCESSUALI - Errore dell'Ufficio - Ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata definita riconoscendo che l'annullamento in autotutela del diniego non elimina la responsabilità dell'Amministrazione per le spese già sostenute dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese processuali, poiché il giudizio si è reso necessario da un provvedimento errato dell'Ufficio, successivamente rimosso per riconosciuta correttezza della posizione del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la necessità di sostenere spese processuali a causa del diniego di rimborso dell'Amministrazione finanziaria. Nelle more del giudizio di appello, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato il diniego in autotutela, riconoscendo la correttezza dell'operato del contribuente. Il motivo della controversia residua riguardava quindi la ripartizione delle spese processuali inutilmente sostenute per effetto dell'errore dell'Ufficio.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di un atto impugnato non comporta automaticamente l'integrale compensazione delle spese processuali.
- Quando l'Amministrazione riconosce l'errore del proprio provvedimento e il contribuente aveva ragione, le spese inutilmente sostenute possono essere poste a carico dell'Ufficio secondo il principio della soccombenza virtuale o della causalità.
- Per valutare la ripartizione delle spese occorre considerare quale parte abbia reso necessario il giudizio e se l'annullamento dell'atto sia dipeso dalla fondatezza delle ragioni del contribuente.
- L'autotutela intervenuta durante il processo può far cessare la materia del contendere, ma non cancella gli effetti economici già prodotti dall'atto illegittimo.
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