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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41574/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti avevano proposto istanze di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (11/04/2022) su somma di denaro e autovettura. Il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibili tali impugnazioni per difetto di "procura speciale" del difensore. Con ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 100, 122 e 321 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di nomina (del 22/02/2022) con conferimento della rappresentanza "nella procedura volta all'ottenimento del dissequestro della somma di denaro nonché della autovettura sottoposta a vincolo ablativo" costituisse procura speciale idonea anche se stipulata prima del provvedimento impugnato e pur non indicando espressamente il provvedimento da impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Ha affermato che l'art. 100 c.p.p. e l'art. 122 c.p.p. non richiedono l'indicazione esplicita del singolo provvedimento da impugnare né che la procura sia rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento. È sufficiente che dalla procura emerga la determinazione dell'oggetto e dei fatti ai quali si riferisce la rappresentanza e la chiara manifestazione di volontà di affidare al difensore il mandato per quella specifica procedura. L'atto del 22/02/2022 indicante l'oggetto (somma e autovettura sequestrate) ha quindi soddisfatto i requisiti di procura speciale; di conseguenza la declaratoria di inammissibilità del Tribunale era errata. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.p.

    Richiede che il difensore delle parti private diverse dall'imputato sia munito di procura speciale per stare in giudizio; non impone l'indicazione del provvedimento da impugnare né che la procura sia rilasciata dopo la pronuncia impugnata.

  • art. 122 c.p.p.

    Disciplina la procura ad acta; non richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione del provvedimento specifico, ma la determinazione dell'oggetto e dei fatti ai quali la procura si riferisce.

  • art. 321 c.p.p.

    È stato richiamato nella doglianza (vizio motivazionale) ma la decisione si è concentrata sull'interpretazione degli artt. 100 e 122 c.p.p. in relazione alla validità della procura.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e successivi provvedimenti di proroga

    La procedura si è svolta nei termini normativi previsti da tale disciplina emergenziale; la Corte segnala il contesto normativo di applicazione ma la questione decisiva resta la validità formale della procura.

  • art. 3 (competenza per il rinvio)

    Richiamato per stabilire la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La procura speciale (procura ad acta) non richiede necessariamente l'indicazione espressa del provvedimento che si intende impugnare; è sufficiente che dall'atto emerga la determinazione dell'oggetto e dei fatti cui la procura si riferisce.
  • Non è indispensabile che la procura sia rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento impugnato: un mandato conferito prima può essere valido se riguarda l'oggetto/provvedimento poi contestato.
  • Il requisito essenziale è la chiara manifestazione di volontà del rappresentato di affidare al difensore il potere di agire in quella specifica procedura; formule sacramentali o menzioni formali non sono richieste.
  • In caso di dubbio sulla validità formale della procura, l'orientamento giurisprudenziale privilegia l'effettività della rappresentanza e l'accesso al riesame sostanziale piuttosto che automatismi esclusivi per vizi formali insignificanti.
  • Per evitare contestazioni, la pratica consigliabile è che la procura indichi chiaramente l'oggetto del mandato (es. beni o somme sequestrate, tipologia di provvedimento) e, se possibile, riferimenti ai fatti; ciò riduce il rischio di dichiarazioni di inammissibilità per vizi formali.
  • Se il giudice dichiara inammissibile per difetto di procura, è possibile impugnare tale declaratoria in sede superiore, che valuterà la conformità dell'atto alla funzione sostanziale della procura ad acta.

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