Cassazione Penale, Sentenza n. 41574/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti avevano proposto istanze di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (11/04/2022) su somma di denaro e autovettura. Il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibili tali impugnazioni per difetto di "procura speciale" del difensore. Con ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 100, 122 e 321 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di nomina (del 22/02/2022) con conferimento della rappresentanza "nella procedura volta all'ottenimento del dissequestro della somma di denaro nonché della autovettura sottoposta a vincolo ablativo" costituisse procura speciale idonea anche se stipulata prima del provvedimento impugnato e pur non indicando espressamente il provvedimento da impugnare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Ha affermato che l'art. 100 c.p.p. e l'art. 122 c.p.p. non richiedono l'indicazione esplicita del singolo provvedimento da impugnare né che la procura sia rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento. È sufficiente che dalla procura emerga la determinazione dell'oggetto e dei fatti ai quali si riferisce la rappresentanza e la chiara manifestazione di volontà di affidare al difensore il mandato per quella specifica procedura. L'atto del 22/02/2022 indicante l'oggetto (somma e autovettura sequestrate) ha quindi soddisfatto i requisiti di procura speciale; di conseguenza la declaratoria di inammissibilità del Tribunale era errata. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 100 c.p.p.
Richiede che il difensore delle parti private diverse dall'imputato sia munito di procura speciale per stare in giudizio; non impone l'indicazione del provvedimento da impugnare né che la procura sia rilasciata dopo la pronuncia impugnata.
art. 122 c.p.p.
Disciplina la procura ad acta; non richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione del provvedimento specifico, ma la determinazione dell'oggetto e dei fatti ai quali la procura si riferisce.
art. 321 c.p.p.
È stato richiamato nella doglianza (vizio motivazionale) ma la decisione si è concentrata sull'interpretazione degli artt. 100 e 122 c.p.p. in relazione alla validità della procura.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e successivi provvedimenti di proroga
La procedura si è svolta nei termini normativi previsti da tale disciplina emergenziale; la Corte segnala il contesto normativo di applicazione ma la questione decisiva resta la validità formale della procura.
art. 3 (competenza per il rinvio)
Richiamato per stabilire la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- La procura speciale (procura ad acta) non richiede necessariamente l'indicazione espressa del provvedimento che si intende impugnare; è sufficiente che dall'atto emerga la determinazione dell'oggetto e dei fatti cui la procura si riferisce.
- Non è indispensabile che la procura sia rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento impugnato: un mandato conferito prima può essere valido se riguarda l'oggetto/provvedimento poi contestato.
- Il requisito essenziale è la chiara manifestazione di volontà del rappresentato di affidare al difensore il potere di agire in quella specifica procedura; formule sacramentali o menzioni formali non sono richieste.
- In caso di dubbio sulla validità formale della procura, l'orientamento giurisprudenziale privilegia l'effettività della rappresentanza e l'accesso al riesame sostanziale piuttosto che automatismi esclusivi per vizi formali insignificanti.
- Per evitare contestazioni, la pratica consigliabile è che la procura indichi chiaramente l'oggetto del mandato (es. beni o somme sequestrate, tipologia di provvedimento) e, se possibile, riferimenti ai fatti; ciò riduce il rischio di dichiarazioni di inammissibilità per vizi formali.
- Se il giudice dichiara inammissibile per difetto di procura, è possibile impugnare tale declaratoria in sede superiore, che valuterà la conformità dell'atto alla funzione sostanziale della procura ad acta.
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