Cassazione Civile, Ordinanza n. 28408/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere o servizi nel quale alcuni lavoratori dipendenti del subappaltatore hanno agito per ottenere il pagamento di retribuzioni arretrate, ferie e permessi non goduti, tredicesima e trattamento di fine rapporto. In primo grado, su domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., il tribunale ha condannato in solido la committente, l'appaltatrice e la subappaltatrice nei limiti delle rispettive somme residue dovute. La corte d'appello ha respinto sia l'appello principale della società appaltatrice sia quello incidentale dei lavoratori, confermando anche la decadenza dall'azione ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, ritenendo come dies a quo la cessazione dell'appalto e non considerando sufficiente la diffida stragiudiziale. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1676 c.c., sostenendo che la norma consentirebbe l'azione diretta dei dipendenti del subappaltatore solo verso l'appaltatore/subappaltante e non anche verso la committente principale; (2) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria sulla quantificazione del debito residuo verso la subappaltatrice. I lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 nella versione anteriore alla l. n. 92 del 2012, assumendo che la decadenza biennale fosse impedita anche dalla diffida stragiudiziale tempestivamente inviata alla committente e all'appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dei lavoratori, ritenendo che, nel testo dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile ratione temporis e anteriore alle modifiche della l. n. 92 del 2012, la decadenza dall'azione per responsabilità solidale del committente era impedita anche da una richiesta stragiudiziale di pagamento. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della corte territoriale che aveva escluso l'idoneità della diffida stragiudiziale e aveva fatto decorrere il termine dalla cessazione dell'appalto. Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, i motivi del ricorso principale della società appaltatrice sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1676 c.c.
La norma è richiamata come base dell'azione dei lavoratori per il pagamento delle somme dovute dall'appaltatore/subappaltatore; il ricorso principale sosteneva un'applicazione limitata al solo soggetto nel cui interesse è eseguito il contratto, ma la Corte non decide sul punto perché assorbe il motivo.
art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003
Nel testo applicabile prima delle modifiche della l. n. 92 del 2012, la decadenza biennale dall'azione di responsabilità solidale del committente è impedita anche da una richiesta stragiudiziale di pagamento, in mancanza di una previsione espressa che richieda un atto giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla corretta applicazione dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria.
art. 132 n. 4 c.p.c.
È richiamato per dedurre il vizio di motivazione irriducibilmente contraddittoria della sentenza d'appello.
art. 11 preleggi
Richiamato nel ricorso incidentale per l'interpretazione temporale della disciplina applicabile.
artt. 2964 c.c., 2966 c.c., 2967 c.c.
Sono evocati per sostenere che, in tema di decadenza, l'impedimento deve essere ricondotto all'atto previsto dalla legge o dal contratto e che, in mancanza di specificazione, è sufficiente l'atto stragiudiziale idoneo a far valere il diritto.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
l. n. 92 del 2012
Le modifiche apportate all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 segnano una disciplina successiva, non applicabile ratione temporis alla controversia.
d.l. n. 5 del 2012 conv. in l. n. 35 del 2012
È richiamato per ricostruire l'evoluzione normativa dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, ma non disciplina il caso concreto.
d.l. n. 25 del 2017 conv. in l. n. 49 del 2017
È richiamato solo per illustrare l'ulteriore evoluzione del testo dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003.
Cass. S.U. n. 36057 del 2022
È richiamata per respingere l'eccezione di nullità della procura.
Cass. n. 30602 del 2021
È il precedente decisivo, che ha affermato l'idoneità della richiesta stragiudiziale a impedire la decadenza ex art. 29 nel testo anteriore alla l. n. 92 del 2012.
Massime di principio
- In tema di responsabilità solidale negli appalti, quando la disciplina applicabile non indica espressamente che l'atto impeditivo della decadenza debba essere giudiziale, anche una richiesta stragiudiziale di pagamento può essere sufficiente a impedire la decadenza, se idonea a rendere edotto il soggetto obbligato della pretesa del lavoratore.
- La verifica dell'atto idoneo a impedire la decadenza va compiuta alla luce del testo normativo ratione temporis vigente: le modifiche legislative successive non possono essere retroattivamente applicate per restringere o ampliare il rimedio.
- In presenza di un precedente di legittimità specifico e successivo che chiarisce il significato della disciplina previgente, la corte di merito deve conformarsi a tale principio; in difetto, la decisione è cassabile per violazione di legge.
- Quando l'accoglimento del ricorso incidentale rende assorbenti i motivi del ricorso principale, la Corte può cassare con rinvio senza esaminare nel merito le ulteriori censure del ricorrente principale.
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