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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 20480 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze - Opzione per la rivalutazione e l'imposizione sostitutiva - Istituti per il sostentamento del clero - Sussistenza - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Istituto chiedeva il rimborso di Euro 142.767,80, trattenuti dall'I.A.C.P. di Napoli a titolo di ritenuta d'acconto sull'indennità di espropriazione di un terreno. Sosteneva di aver previamente rivalutato l'immobile e versato l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa, con conseguente illegittimità della ritenuta. La questione principale riguardava la possibilità, per un ente ecclesiastico non commerciale, di accedere alla rivalutazione dei beni immobili limitatamente ai beni collegati ad attività commerciali. In via ulteriore, l'Istituto contestava l'idea che il rimborso dovesse necessariamente essere richiesto mediante indicazione del credito nella successiva dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha chiarito che gli istituti diocesani, pur essendo enti ecclesiastici non commerciali, non possono essere esclusi in astratto dalla rivalutazione: possono accedervi quando svolgano concretamente anche attività commerciali e limitatamente ai beni relativi a tali attività. Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto verificare in concreto sia le attività commerciali effettivamente svolte dall'Istituto sia il rapporto tra il terreno rivalutato e tali attività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un'argomentazione svolta ad abundantiam, non costituente autonoma ratio decidendi. La sentenza è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, artt. 15 e 16

    Gli enti ecclesiastici possono svolgere attività di religione o di culto e anche attività diverse, comprese "le attività commerciali o a scopo di lucro".

    La natura ecclesiastica e il carattere non commerciale prevalente dell'ente non impediscono lo svolgimento di attività commerciali. Ai fini tributari occorre distinguere concretamente le attività di culto dalle attività diverse.

  • Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 7, n. 3, dell'Accordo del 18 febbraio 1984

    Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

    Le attività non cultuali degli enti ecclesiastici seguono la disciplina civilistica e fiscale propria dell'attività concretamente esercitata.

  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 15, commi 16, 19, 20 e 23, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

    I soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR possono rivalutare determinati beni immobili; il comma 23 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 342 del 2000.

    La disciplina principale riguarda società ed enti con oggetto esclusivo o principale commerciale, ma il rinvio normativo amplia l'accesso anche agli enti non commerciali nei limiti stabiliti dalla legge n. 342 del 2000.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 15, comma 1

    Le disposizioni sulla rivalutazione si applicano, "per i beni relativi alle attività commerciali esercitate", anche agli enti pubblici e privati non commerciali.

    Gli enti non commerciali, inclusi gli enti ecclesiastici, possono accedere alla rivalutazione soltanto per beni effettivamente riferibili ad attività commerciali esercitate, non per l'intero patrimonio indistintamente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lettere a), b), c) e d)

    La norma individua, tra gli altri, gli enti commerciali e gli enti non commerciali residenti. Il rinvio operato dalla legge n. 342 del 2000 consente di includere nella rivalutazione anche gli enti non commerciali, purché siano rispettati i limiti oggettivi relativi ai beni commerciali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2

    La questione relativa alla possibilità di chiedere il rimborso mediante istanza autonoma non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura contro un'argomentazione meramente aggiuntiva, non decisiva e non integrante una ratio decidendi autonoma.

Massime di principio

  • Un ente ecclesiastico non commerciale non deve essere escluso automaticamente dai regimi fiscali riservati o estesi agli operatori commerciali: occorre verificare le attività concretamente svolte.
  • Per gli enti non commerciali, la rivalutazione fiscale è possibile soltanto per i beni effettivamente collegati ad attività commerciali, con necessità di una verifica concreta del rapporto tra bene e attività.
  • La sola previsione statutaria o la natura istituzionale dell'ente non è sufficiente: rilevano la concreta operatività, la destinazione del bene e la produzione di redditi commerciali.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso al contribuente: impone al giudice di merito una nuova valutazione dei fatti secondo i principi indicati dalla Corte.
  • In sede di legittimità non è utile contestare un'argomentazione svolta solo incidentalmente, se essa non costituisce la vera ragione decisiva della sentenza.

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