Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28702/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già formulate in appello e già motivate come infondate dalla Corte di merito. Per conseguenza, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati, inflitta in primo grado, per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente in forma di lieve entità. Uno degli imputati ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte contestate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. L'altro imputato ha proposto un unico motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della medesima attenuante della speciale tenuità del danno. I ricorsi sono stati ritenuti meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello, senza un reale confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva già esaminato e respinto specificamente le questioni sulla continuazione e sull'attenuante invocata.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la disciplina della continuazione tra reati o condotte

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata, relativa alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità invocata dai ricorrenti e ritenuta non riconosciuta

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a denunciare in modo generico carenze o illogicità motivazionali senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
  • La reiterazione dei medesimi motivi già respinti dal giudice di appello, senza una confutazione puntuale degli argomenti della sentenza impugnata, integra difetto di specificità del ricorso per cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.