Cassazione Penale, Ordinanza n. 28702/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già formulate in appello e già motivate come infondate dalla Corte di merito. Per conseguenza, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati, inflitta in primo grado, per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente in forma di lieve entità. Uno degli imputati ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte contestate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. L'altro imputato ha proposto un unico motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della medesima attenuante della speciale tenuità del danno. I ricorsi sono stati ritenuti meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello, senza un reale confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva già esaminato e respinto specificamente le questioni sulla continuazione e sull'attenuante invocata.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per la disciplina della continuazione tra reati o condotte
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata, relativa alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità invocata dai ricorrenti e ritenuta non riconosciuta
art. 581 c.p.p.
richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione
art. 591 c.p.p.
richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello.
- È inammissibile il motivo che si limiti a denunciare in modo generico carenze o illogicità motivazionali senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
- La reiterazione dei medesimi motivi già respinti dal giudice di appello, senza una confutazione puntuale degli argomenti della sentenza impugnata, integra difetto di specificità del ricorso per cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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