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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20041/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della settima sezione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal medesimo contro il decreto del Tribunale di Como che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta alla declaratoria di estinzione delle pene. Il ricorrente deduceva: 1) errore di fatto in quanto la successiva istanza del 30/05/2021 avrebbe introdotto un elemento nuovo ricavabile dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Schettino, Sez. U. n.20808 del 25/10/2018) non considerato dal giudice; 2) la Corte di Cassazione avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegalità della pena alla luce della Sez. U. n.38809 del 2022; 3) violazione del diritto alla tutela della libertà personale e del principio di cui all'art. 111 Cost., deducendo la impugnabilità e la rimovibilità del provvedimento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurimi motivi. In sintesi: il ricorrente non ha efficacemente contestato la motivazione dell'ordinanza impugnata e non ha dimostrato l'esistenza di un 'novum' giurisprudenziale idoneo a superare la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del primo decreto del Tribunale di Como; lo strumento del ricorso straordinario per errore di fatto non è idoneo a censurare valutazioni giuridiche o di giudizio; le censure che invocano l'intervento d'ufficio della Corte sulla illegittimità della pena non sono fondate alla luce del perimetro stabilito da Sez. U. n.38809/2022; il ricorso è inoltre carente di specificità quanto alla ricostruzione delle fasi processuali pregresse. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è destinato a correggere errori meramente percettivi e non può essere utilizzato per censurare valutazioni giuridiche o decisioni di merito. Se l'errore ha natura valutativa si configura un errore di giudizio, non coperto dal rimedio.

  • art. 172 cod. pen. (settimo comma)

    Norma che disciplina la causa ostativa all'estinzione delle pene connessa alla recidiva. La Corte osserva che la rilevanza della recidiva ai fini dell'ostatività riguarda la sua effettiva applicazione (incremento di pena o bilanciamento con le attenuanti).

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla tutela della libertà personale, ma la Corte precisa che il richiamo al principio costituzionale non è in sé sufficiente a rendere ammissibile un rimedio straordinario che punti a rimuovere un provvedimento dichiarato inammissibile, senza adeguata specificazione e senza che sussistano i presupposti sostanziali richiesti dalla giurisprudenza.

  • Sezioni Unite n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Decisione richiamata dal ricorrente come elemento giurisprudenziale nuovo in tema di prescrizione e della rilevanza della recidiva; la Corte ritiene che quella pronuncia non abbia invece introdotto un elemento idoneo a superare la preclusione derivante da precedente decreto non impugnato, né abbia determinato un mutamento favorevole intervenuto nel periodo pertinente.

  • Sezioni Unite n. 18288 del 21/01/2010 (Beschi)

    Principio secondo cui il mutamento giurisprudenziale può costituire elemento di novità deducibile con nuova istanza; tuttavia la Corte segnala che tale principio non opera se la precedente istanza era già stata presentata in epoca in cui il patrimonio giurisprudenziale favorevole era già acquisito e il relativo decreto non era stato impugnato, producendo consolidamento e preclusione.

  • Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Chiarimento secondo cui, ai fini di talune statuizioni, la recidiva non richiede una preventiva dichiarazione giudiziale perché, come ogni altra circostanza aggravante, può essere ritenuta e applicata nel giudizio in cui è contestata.

  • Sezioni Unite n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Principio che circoscrive l'intervento d'ufficio della Corte sulla illegittimità della pena ai casi in cui la sanzione irrogata sia intrinsecamente illegale per specie diversa da quella prevista dalla legge o per misura eccedente il massimo edittale; non legittima un intervento esteso ogni qualvolta un ricorso risulti inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con la condanna alle spese e la possibile irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è limitato agli errori percettivi di fatto: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
  • Se si contesta l'inammissibilità di una precedente istanza perché già decisa, è essenziale dimostrare chiaramente l'esistenza di un mutamento giurisprudenziale intervenuto dopo il provvedimento non impugnato e realmente idoneo a costituire novum; la mera riproposizione degli stessi elementi non basta.
  • Quando una decisione del giudice dell'esecuzione non è stata impugnata tempestivamente, si può determinare un consolidamento della decisione che preclude futuri esami, salvo la prova di elementi nuovi effettivi e determinanti.
  • La recidiva, ai fini dell'ostatività all'estinzione delle pene, rileva quando è effettivamente applicata al caso concreto; nondimeno, non sempre è richiesta una previa 'dichiarazione' formale di recidiva perché essa può essere ritenuta nel giudizio in cui è contestata.
  • La Corte di Cassazione può intervenire d'ufficio sulla illegittimità della pena solo in casi ben circoscritti (pena di specie diversa o oltre il massimo edittale): non si tratta di un potere generale per correggere ogni inammissibilità di ricorso.
  • I rimedi straordinari richiedono alta specificità: la ricostruzione della vicenda e della sequenza dei provvedimenti deve essere completa e documentata per consentire all'organo di verifica di valutare l'effettiva novità o l'errore percepibile.
  • Esiste il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente inammissibile e con colpa; pertanto è consigliabile verificare attentamente la natura dell'errore (percettivo vs valutativo) e la presenza di novità giurisprudenziali prima di adire il rimedio straordinario.

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