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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Bari

IMPOSTE INDIRETTE- Imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Restituzione di somme versate in acconto - Imposta di registro in misura fissa - Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta misura dell'imposta di registro dovuta su un decreto ingiuntivo con cui era stata disposta la restituzione di somme versate in acconto per l'acquisto di un immobile, il cui trasferimento non si era successivamente perfezionato. Il punto centrale era stabilire se tale pronuncia integrasse una condanna al pagamento di somme con contenuto patrimoniale, soggetta a imposta proporzionale, oppure un provvedimento giudiziario non riconducibile a tale categoria, soggetto a imposta fissa.

La decisione

È stato stabilito che il decreto ingiuntivo sconta l'imposta di registro in misura fissa. La restituzione degli acconti non costituisce un incremento patrimoniale per il beneficiario, ma mira a ripristinare la situazione economica precedente al mancato perfezionamento dell'acquisto. Di conseguenza, la pronuncia non può essere qualificata come condanna al pagamento di somme a qualunque altro titolo e rientra nella fattispecie dei provvedimenti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Norme richiamate

  • Art. 8, lettera d), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    provvedimenti giudiziari "non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale"

    La disposizione è stata interpretata nel senso che i provvedimenti giudiziari che ordinano la restituzione di somme versate in acconto, senza produrre un arricchimento o un incremento patrimoniale, rientrano nella categoria soggetta a imposta di registro in misura fissa.

  • D.P.R. n. 131/1986, disciplina dell'imposta di registro

    La distinzione rilevante è tra provvedimenti che realizzano o accertano un trasferimento o un incremento patrimoniale e provvedimenti meramente restitutori. Solo i primi possono giustificare l'applicazione dell'imposta proporzionale.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziario dispone la restituzione di somme versate in acconto per un contratto non perfezionato, la somma restituita tende a essere considerata reintegrativa e non produttiva di un nuovo incremento patrimoniale.
  • La qualificazione fiscale dipende dagli effetti sostanziali della decisione, non dalla sola presenza di una condanna al pagamento di denaro.
  • L'imposta di registro proporzionale è normalmente collegata a un trasferimento, a una costituzione o a un accertamento di diritti patrimoniali, oppure a una condanna che attribuisca un vantaggio economico nuovo.
  • In assenza di un arricchimento del destinatario e quando la decisione ripristina semplicemente l'equilibrio patrimoniale precedente, può trovare applicazione l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lettera d), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
  • La soluzione va verificata caso per caso: se il provvedimento comprende anche interessi, risarcimenti, penali o ulteriori attribuzioni patrimoniali, tali componenti potrebbero essere valutate autonomamente ai fini dell'imposta.

Testo integrale

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