Cassazione Penale, Sentenza n. 24611/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. Due motivi principali: (1) inosservanza di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle censure di appello relative alla testimonianza di Raimondo Focosi e alla documentazione (passaporti, viaggi) che, secondo l'imputato, proverebbero l'esistenza di un credito a suo favore dalla fallita; (2) inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato prevalere delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le sentenze di merito avessero analizzato e motivato le conclusioni: la testimonianza di Focosi è stata giudicata generica e non concludente; il giudizio di bilanciamento delle circostanze è risultato sorretto da motivazione e non arbitrario; il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) è giustificato dal valore non trascurabile delle somme distratte. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari perché la norma su cui si era basata la commisurazione (art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267/1942) è stata dichiarata incostituzionale nella parte che fissava automaticamente la durata in dieci anni; perciò ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per rideterminare tale durata secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Regola la possibilità della requisitoria scritta e la disciplina temporanea delle discussioni; richiamata per spiegare l'assenza di discussione orale e l'uso della requisitoria scritta in Cassazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita in cassazione l'ambito dei motivi deducibili ai termini indicati dall'atto di impugnazione di grado precedente; richiamato per i limiti dell'esame dei motivi
art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen.
Prevede l'attenuante per l'entità lievissima del danno o del pericolo. La Corte ha ritenuto che la quantità sottratta non fosse "lievissima" e quindi ha negato l'applicazione dell'attenuante
art. 216, ultimo comma, Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 (legge fallimentare)
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"; la Corte costituzionale ha indicato che la formulazione corretta sarebbe "... fino a dieci anni"
La disposizione, così come originariamente formulata, è stata dichiarata incostituzionale nella parte che fissava automaticamente la durata in dieci anni; ciò rende illegale la determinazione della durata delle pene accessorie effettuata sulla base della versione incostituzionale
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze del fatto, personalità del reo, finalità rieducativa, pregressi, ecc.): la Corte ha disposto che, per le pene accessorie senza termine fisso derivanti dall'art. 216 I.fall., il giudice debba determinare concretamente la durata secondo questi criteri
Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018; Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
La sentenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, nella parte che fissava automaticamente il termine di dieci anni; le Sezioni unite hanno chiarito che, dopo la declaratoria d'incostituzionalità, la durata delle pene accessorie non fisse deve essere determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non ammessa il ricorso quando le censure sono aspecifiche e non mostrano la correlazione tra le argomentazioni del ricorso e la motivazione della sentenza impugnata; le critiche generiche alla valutazione delle prove sono inammissibili
- Quando il collegio di merito ha compiuto una valutazione motivata (anche discrezionale) del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, il sindacato di legittimità è limitato: è sindacabile solo l'arbitrarietà o la manifesta illogicità della motivazione
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), occorre dimostrare che il pregiudizio cagionato sia economicamente «lievissimo»; importi non trascurabili rendono infondato il riconoscimento dell'attenuante
- Dopo una pronuncia di incostituzionalità che ha riguardato la durata prevista da una norma penale, la determinazione concreta della durata residua delle pene che la norma lasciava indeterminata spetta al giudice di merito sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; la Cassazione può annullare e rinviare per questo solo aspetto
- In appello e in cassazione è fondamentale articolare censure puntuali e documentate (indicare quali elementi probatori sono stati mal valutati e come) per superare il filtro di ammissibilità
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