Cassazione Civile, Ordinanza n. 23942/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di una società in nome collettivo operante come mandataria di una compagnia assicurativa. La socia ricorrente sosteneva di avere riscontrato un ammanco di cassa e di avere versato una somma rilevante sul conto corrente separato intestato alla società e destinato ai rapporti assicurativi; per questo chiedeva all'altro socio, che aveva gestito l'attività ed era poi receduto, il rimborso pro quota della somma versata, invocando il regresso tra coobbligati. In primo grado il convenuto era stato condannato sia alla restituzione di una somma ritenuta indebitamente prelevata sia al rimborso pro quota. La Corte d'appello ha però riformato integralmente, ritenendo ultra petita la condanna alla restituzione e, soprattutto, negando il regresso perché la socia non aveva pagato direttamente il creditore della società (la compagnia assicurativa), ma aveva soltanto versato denaro sul conto separato della società. In cassazione la socia ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché i versamenti erano stati effettuati sul conto agenziale separato previsto dall'art. 117 cod. ass.; 2) violazione degli artt. 2291 e 1299 c.c. e dell'art. 117 d.lgs. n. 209/2005, sostenendo che quei versamenti integrassero veri pagamenti al creditore e non finanziamenti o erogazioni a fondo perduto; 3) ulteriore violazione processuale e omesso esame, per il mancato rilievo che i premi incassati sarebbero stati distratti dal socio gestore. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo perché diretto contro argomenti non decisivi della motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la procura per il giudizio di cassazione secondo l'orientamento delle Sezioni Unite sulla specialità della procura e sulla sua collocazione materiale. Nel merito, ha affermato che il conto separato previsto dall'art. 117 d.lgs. n. 209/2005, pur costituendo patrimonio autonomo e separato, resta intestato all'intermediario e non fa perdere a quest'ultimo la titolarità del conto: il versamento su quel conto non equivale, di per sé, a pagamento al creditore assicurativo, essendo necessario un ulteriore atto di disposizione in favore della compagnia. Perciò la Corte ha escluso tanto il vizio di omesso esame quanto la violazione di legge, perché mancava il presupposto del regresso ex art. 1299 c.c., ossia il pagamento del debito sociale al terzo creditore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto colpiva aspetti della sentenza non costituenti ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
deduce il vizio di violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato perché i versamenti sul conto separato della società non integravano pagamento al creditore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare vizi processuali, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto non investiva la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché la circostanza del conto separato non era decisiva ai fini dell'esito.
art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005
il conto separato degli intermediari assicurativi costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario, ma l'intestazione resta in capo all'intermediario; il versamento sul conto non coincide automaticamente con il pagamento al creditore assicurativo.
art. 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006
conferma la natura di patrimonio autonomo e separato del conto e disciplina il versamento dei premi sul conto corrente separato intestato all'impresa o all'intermediario in tale qualità.
art. 2291 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità del socio; la Corte ha escluso la sua violazione perché mancava un pagamento al terzo idoneo a fondare il regresso.
art. 1299 c.c.
norma sul regresso tra condebitori solidali; la Corte ha ritenuto insussistente il presupposto applicativo, non essendo avvenuto il pagamento del creditore sociale.
art. 83 c.p.c.
richiamato per la specialità della procura alle liti nel giudizio di cassazione, interpretata in senso conservativo.
art. 365 c.p.c.
richiede la specialità della procura per il ricorso per cassazione; la Corte ne ha affermato la validità anche senza espresso richiamo al giudizio, se la volontà risulta dalla collocazione e dal testo.
art. 1367 c.c.
evocato come criterio di interpretazione conservativa della procura, privilegiando la lettura che ne preservi l'efficacia.
art. 159 c.p.c.
richiamato insieme al principio di conservazione per interpretare la procura in modo da attribuirle efficacia.
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il versamento di somme su un conto separato intestato all'intermediario, pur vincolato a una destinazione normativa e pur costituendo patrimonio autonomo, non equivale automaticamente a pagamento al creditore finale: per integrare l'adempimento occorre un ulteriore atto di disposizione in favore del creditore.
- L'azione di regresso tra coobbligati presuppone il pagamento effettivo del debito comune al creditore; il semplice trasferimento interno di somme su un conto della società non è sufficiente a fondare il regresso.
- Quando la censura di legittimità investe circostanze che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse, perché l'eventuale errore su tali aspetti non inciderebbe sull'esito della decisione.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione può ritenersi valida anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento impugnato, purché dalla sua collocazione materiale e dal suo contenuto non risulti in modo evidente la volontà di escludere il giudizio di cassazione; nei casi dubbi opera un'interpretazione conservativa dell'atto.
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