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Ordinanza

Ordinanza n. 1431/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attuazione della sentenza del Tribunale di Patti n. 255, depositata l’8 febbraio 2025 e passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Patti. In camera di consiglio è stata rilevata d'ufficio la questione della competenza funzionale inderogabile del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania. La questione riguarda l'individuazione del TAR competente per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, in applicazione degli artt. 14 e 113 c.p.a., nonché la rilevanza della distinzione tra sede centrale del TAR e sezione staccata.

La decisione

Il TAR Sicilia - Palermo, Sezione Quinta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha indicato quale giudice competente il TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania. Il giudice ha applicato gli artt. 14, comma 3, e 113, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza relativa alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il giudicato da eseguire deriva da una sentenza del Tribunale di Patti, il collegio ha ritenuto competente, funzionalmente, la Sezione staccata di Catania. Ha inoltre precisato che, trattandosi di competenza funzionale, non trova applicazione la regola sulla ripartizione interna tra sede del capoluogo e sezione staccata prevista dall'art. 47, comma 1, c.p.a. La causa potrà essere riassunta presso il TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Competenza funzionale inderogabile

    L'azione di ottemperanza rientra tra le controversie attribuite alla competenza funzionale inderogabile del giudice amministrativo individuato dalla legge.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza

    Per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata

    La ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non opera nelle ipotesi di competenza funzionale disciplinate dall'art. 14 c.p.a.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa

    A seguito della pronuncia declinatoria di competenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario appartiene alla competenza funzionale inderogabile del TAR individuato dall'art. 113, comma 2, c.p.a., ossia quello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
  • Quando l'ottemperanza rientra nella competenza funzionale inderogabile, la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR ubicata nel capoluogo e la relativa sezione staccata non costituisce una questione di mera distribuzione interna, ma deve essere risolta attribuendo la causa alla sede territorialmente competente secondo la regola dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
  • Dichiarata l'incompetenza, il giudizio di ottemperanza può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della pronuncia, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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