Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19746/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento e determinazione del confine fra le proprietà e riconoscimento del diritto di porre una recinzione (azione di regolamento dei confini). In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dei Salinardi; la Corte d’appello di Potenza, dopo nuova consulenza tecnica d’ufficio, aveva riformato la sentenza rilevando l’esistenza di una collatio privatorum agrorum e di una communio incidens sull’area (basandosi, tra l’altro, sulla presenza di un cancello e sulla pavimentazione preesistente all’acquisto dei capannoni da parte dei Salinardi). I ricorrenti hanno impugnato in cassazione sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’utilizzo della figura della collatio, l’obbligo di forma scritta per atti che costituiscono diritti reali (art.1350 c.c.) e l’erronea valutazione probatoria affidata alla CTU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (relativi a presunti profili di incostituzionalità dell’art.922 c.c. e alla necessità della forma scritta ex art.1350 c.c.) ritenendo lecita e consolidata la nozione di collatio privatorum agrorum nella giurisprudenza; ha invece accolto il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c.), ritenendo che la Corte d'appello abbia dedotto l'esistenza della collatio in termini meramente ipotetici dalla presenza del cancello e della pavimentazione senza valutare correttamente i due elementi essenziali (il conferimento delle parti di terreno da parte dei frontisti e il periodo/ momento della effettiva costruzione della strada). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame completo della vicenda. Il quarto motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 42

    La disposizione non impedisce che acquisizioni di fatto della proprietà o forme particolari di costituzione di diritti reali (come la collatio privatorum agrorum elaborata dal diritto vivente) siano interpretate in modo da assicurare la funzione sociale della proprietà; la riserva legislativa va letta in senso funzionale e non ostativa alla collatio.

  • Codice civile, art. 922

    La Corte afferma che la riserva di cui all'art. 922 non esclude la ricostruzione, attraverso il diritto vivente, di figure (come la collatio) che determinano una comunione incidentale, purché compatibili con il sistema e con la funzione sociale della proprietà.

  • Codice civile, art. 1350

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza che pretendeva la forma scritta per la collatio: la collatio privatorum agrorum è un fenomeno costitutivo fatto di atti materiali (conferimento e costruzione della strada) e non un negozio che richieda forma scritta per la validità.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    L'errore della Corte d'appello è stato ritenuto violazione degli obblighi di motivazione e di corretta valutazione dei mezzi di prova: non è ammissibile desumere la collatio meramente da elementi indiziari (cancello, pavimentazione) senza valutare il momento e le modalità del conferimento e della costruzione della strada.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiama il principio secondo cui chi afferma fatti rilevanti deve fornire la prova; la CTU non può supplire illimitatamente alla carenza probatoria delle parti, e la Corte d'appello non poteva fondare la sua decisione esclusivamente su una CTU priva di adeguata valutazione probatoria.

  • Codice civile, artt. 817 e 939 (richiamati)

    Sono richiamati per spiegare la natura accessoria della nuova entità creata dalla collatio e i principi che regolano la comunione e la servitù in relazione ai fondi serventi e dominanti: la porzione conferita diventa bene comune e accessorio dei vari fondi.

  • Corte Costituzionale, n. 384/1990 (richiamata)

    Richiamata per sostenere che la riserva legislativa prevista dall'art. 42 Cost. non deve essere letta in senso assoluto e impedire soluzioni che perseguano la funzione sociale della proprietà.

Massime di principio

  • La collatio privatorum agrorum (o via vicinale formata ex collatione) si configura, secondo la giurisprudenza, come una comunione incidentale che nasce dall'apporto di porzioni di terreno e dalla effettiva costruzione e uso comune di una strada, senza necessità di un atto negoziale formale o di forma scritta.
  • Per affermare l'esistenza di una collatio occorrono due elementi fondamentali: (a) il conferimento materiale di parti di terreno da parte dei frontisti e (b) la reale costruzione e destinazione del tracciato all'uso comune; entrambi devono risultare provati nel tempo (momento del conferimento e periodo di costruzione).
  • La mera presenza di elementi materiali (es. cancello, pavimentazione) non è di per sé sufficiente a provare la collatio: tali elementi devono essere inseriti in una valutazione complessiva e cronologicamente riferibile al conferimento e all'uso comune.
  • La CTU è uno strumento di prova rilevante ma non può sostituire completamente l'onere probatorio delle parti: il giudice di merito deve motivare la valutazione delle risultanze peritali e non fondare la decisione esclusivamente su una consulenza assente di adeguata base probatoria.
  • L'eccezione di nullità o inapplicabilità della collatio per assenza di forma scritta (art.1350 c.c.) non è in genere convincente, perché la collatio è costituita per fatto materiale e produce effetti reali indipendenti da un negozio formale.
  • In casi analoghi è cruciale documentare e provare il momento storico in cui sono stati realizzati lavori, chi era proprietario allora e quale fosse la volontà e l'uso comune: atti notarili, mappe, fotografie storiche, dichiarazioni di terzi e dati catastali sono prove utili.
  • Se la strada risultasse effettivamente costituita quando era unico il proprietario (ossia senza più frontisti concorrenti), ciò può compromettere la tesi della collatio; pertanto bisogna accertare la titolarità e la contemporaneità dei conferimenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.