Sentenza n. 358/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto prot. -OMISSIS- Area I/ter emesso in data -OMISSIS-e notificato al ricorrente in data 10/02/2021, a mezzo pec presso il sottoscritto difensore, recante il diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo per come decretato dal Questore della Provincia di Torino che ha respinto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione per il porto di fucile per sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo e rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, contestando anche il rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione, dopo le osservazioni presentate in relazione ai dissidi con il figlio, avrebbe fondato il diniego su un diverso elemento ostativo, ossia un procedimento penale originato da una querela per lesioni personali, senza consentirgli di formulare osservazioni specifiche. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere, carenza ed erroneità della motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta. Ha sostenuto che il procedimento penale, definito nel 2017 per remissione della querela, non aveva dato luogo a condanna, che l'episodio risaliva al 2013 e che non ricorrevano condanne, misure di sicurezza o dichiarazioni di abitualità delinquenziale; pertanto, il fatto sarebbe stato isolato, risalente e inidoneo a dimostrare l'inaffidabilità nel possesso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che non sussiste un diritto soggettivo al porto d'armi, essendo il divieto di detenzione e porto la regola generale e la relativa autorizzazione un'eccezione subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale valutazione ha natura prognostica e precauzionale ed è distinta dall'accertamento della responsabilità penale: l'amministrazione può quindi considerare la oggettiva storicità dei fatti emersi in un procedimento penale anche quando questo si sia concluso senza condanna, per remissione della querela o per altra causa che non escluda la rilevanza dei fatti ai fini dell'affidabilità. Nel caso concreto, il comportamento tenuto dal ricorrente durante il servizio di conducente di autobus, dal quale erano derivate lesioni personali alla persona querelante, è stato ritenuto indicativo di una personalità priva del necessario autocontrollo in situazioni critiche e, quindi, potenzialmente esposta all'abuso delle armi. La remissione della querela ha inciso soltanto sulla procedibilità del reato e non ha impedito l'autonoma valutazione amministrativa della condotta. Il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione, poiché fondata su circostanze concrete, attuali e chiaramente esplicitate, idonee a escludere l'irrazionalità o arbitrarietà della prognosi amministrativa. Ha inoltre ritenuto corretta e completa l'istruttoria e non ha ravvisato violazioni procedimentali decisive. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per non avere potuto interloquire sul procedimento penale valorizzato dall'amministrazione; la censura non è stata ritenuta idonea a determinare l'illegittimità del diniego.
artt. 11 e 43 TULPS
La disciplina del porto d'armi consente all'autorità di pubblica sicurezza una valutazione ampia e prognostica dell'affidabilità del richiedente, finalizzata a prevenire anche il rischio potenziale di abuso delle armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di detenzione e porto delle armi, subordinata alla verifica discrezionale dell'assenza di rischi anche solo potenziali e della sussistenza di specifiche ragioni positive di affidabilità.
- La valutazione dell'affidabilità del richiedente il porto d'armi ha natura prognostica e precauzionale ed è distinta dall'accertamento penale della responsabilità: l'autorità di pubblica sicurezza può considerare la storicità oggettiva dei fatti emersi in un procedimento penale anche se questo si è concluso senza condanna, per remissione della querela o per altra causa che non escluda la rilevanza della condotta.
- Ai fini del diniego o del mancato rinnovo del porto d'armi, la remissione della querela incide sulla procedibilità del reato, ma non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente la condotta sottostante quale elemento dell'affidabilità personale del richiedente.
- In presenza di un'ampia discrezionalità amministrativa in materia di armi, l'obbligo motivazionale è assolto quando il provvedimento esplicita circostanze concrete e attuali idonee a fondare, secondo un percorso non irrazionale o arbitrario, la prognosi di possibile abuso delle armi; il sindacato giurisdizionale non sostituisce la valutazione amministrativa con una diversa prognosi.
- La valutazione amministrativa sull'affidabilità nel possesso delle armi può fondarsi su condotte indicative di carenza di autocontrollo anche in assenza di condanne penali, misure di sicurezza o dichiarazioni di abitualità delinquenziale.
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