Cassazione Penale, Sentenza n. 24254/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/11/2022 con cui la Corte di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, aveva revocato la confisca disposta con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 08/07/2014 e riformata in appello, limitando la revoca alle particelle catastali 1530, 1531, 1532 e disponendo la loro restituzione. Il ricorrente deduceva un unico motivo chiedendo la cassazione per violazione del principio di proporzionalità della confisca, censurando la perizia e la ricomprensione nella lottizzazione di talune particelle che a suo avviso sarebbero estranee, rilevando che elementi marginali (un gazebo, un recinto) non giustificherebbero l'inclusione nella confisca e sostenendo inoltre che la Corte avrebbe trattato la confisca come pena accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificazione del vizio dedotto (motivazione aspecifica e cumulativa) e, comunque, ha ritenuto insussistente la censura in fatto e in diritto. Ha confermato la correttezza della decisione della Corte di appello che, nel quadro di una lottizzazione di tipo "misto" (frazionamenti negoziali unitamente ad opere materiali e atti di asservimento), ha legittimamente applicato la confisca anche alle aree strumentali al disegno lottizzatorio oltre quelle con opere materiali. Ha richiamato il principio di proporzionalità e la giurisprudenza che ammette la confisca anche in caso di lottizzazione meramente negoziale se persistono alterazioni della potestà pianificatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame
Richiesta specificità nella denunzia del vizio motivazionale; la Corte dichiara inammissibile il ricorso che prospetta motivazioni generiche senza indicare se si tratti di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
art. 581 c.p.p.
Richiama l'onere del ricorrente di enunciare specificamente i motivi del ricorso e gli elementi di fatto e diritto che li sorreggono; l'omissione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile
Protocollo addizionale n.1 CEDU, art. 1 (tutela della proprietà)
Il ricorso alla confisca deve rispettare il principio di protezione della proprietà: la misura è legittima se limitata ai beni direttamente interessati dalla lottizzazione e ad essa funzionali; la Corte conferma la possibilità di estendere la confisca a aree funzionali al disegno lottizzatorio
Giudizio della Corte EDU, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia (28/06/2018)
Usato come parametro interpretativo del principio di proporzionalità nella tutela della proprietà; la Corte italiana applica la pronuncia per valutare la legittimità della confisca in relazione all'effettiva funzione dei beni rispetto alla lottizzazione
art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
prevede la confisca tanto "dei terreni abusivamente lottizzati" quanto "delle opere abusivamente costruite"
La norma contempla la confisca indipendentemente dalla edificazione effettiva, consentendo di qualificare come lottizzati anche terreni oggetto di mera lottizzazione negoziale
art. 616 c.p.p.
Base normativa per l'imposizione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento ai criteri per l'attribuzione del versamento alla Cassa delle Ammende, accertando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con precisione: la denunzia generica di violazione del principio di proporzionalità o di vizio di motivazione senza specificazione concreta rende il ricorso inammissibile.
- La confisca in materia di lottizzazione può estendersi non solo alle aree con opere materiali ma anche a terreni "strumentali" o frazionati negozialmente se tali operazioni incidono sulla potestà pianificatoria pubblica.
- Anche elementi che appaiono marginali (recinzioni, gazebo, muretti) possono rientrare nella valutazione della strumentalità rispetto al disegno lottizzatorio se contribuiscono alla modificazione o al consolidamento della suddivisione dei lotti.
- Su questioni di fatto (es. carattere 'marginale' delle opere o inclusione di particelle nella lottizzazione) il sindacato di legittimità è limitato; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare la prova.
- La piena rimozione degli effetti della lottizzazione (eliminazione delle opere e ricomposizione fondiaria e catastale) può rendere sproporzionata la confisca; in assenza di tale ricomposizione la confisca resta comunque applicabile.
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato alle spese e a pagamenti alla Cassa delle Ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza procedurale prima di proporre ricorso in Cassazione.
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