Sentenza del 07/11/2016 n. 8356 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Presunzione di evasione in relazione alle attività detenute in paradisi fiscali - D.L. 78/2009, art. 12 - Norma di carattere sostanziale - Retroattività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009. In base all'art. 11 delle Preleggi, la norma non può disciplinare situazioni e periodi anteriori alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione legislativa retroattiva. Ne consegue che la presunzione di evasione e il correlato effetto sui termini di accertamento non possono essere utilizzati per annualità precedenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la presunzione di evasione prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009 per le attività finanziarie detenute in Paesi considerati paradisi fiscali. Il punto centrale era stabilire se tale disposizione potesse applicarsi retroattivamente anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. La norma introduce un meccanismo presuntivo che incide sull'onere della prova e, indirettamente, sui termini decadenziali per l'accertamento; per questo è stata qualificata come norma sostanziale in materia di prova, non come semplice norma procedurale.
Norme richiamate
Art. 12 del D.L. n. 78/2009
La disposizione introduce una presunzione relativa di evasione per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata e produce effetti anche sull'accertamento fiscale. Poiché incide sulla posizione sostanziale del contribuente e sull'onere della prova, non è stata considerata una norma meramente procedurale.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)
Stabilisce il principio generale di irretroattività della legge: la norma opera per il futuro e non può incidere su situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione contraria.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una nuova presunzione, modifica l'onere della prova o incide sui termini decadenziali ha normalmente natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente.
- La qualificazione di una disposizione come norma probatoria non la rende automaticamente procedurale: occorre verificare se essa modifica concretamente la posizione del contribuente nel rapporto fiscale.
- Per periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma non possono essere utilizzate presunzioni fiscali nuove e più gravose, salvo un'esplicita previsione legislativa di retroattività.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra semplici regole organizzative o procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e regole sostanziali che alterano l'onere probatorio, la base dell'accertamento o i termini decadenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 97 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 103 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 536 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 1929 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 3820 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 3905 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →