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Sentenza

Sentenza del 07/11/2016 n. 8356 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Presunzione di evasione in relazione alle attività detenute in paradisi fiscali - D.L. 78/2009, art. 12 - Norma di carattere sostanziale - Retroattività - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009. In base all'art. 11 delle Preleggi, la norma non può disciplinare situazioni e periodi anteriori alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione legislativa retroattiva. Ne consegue che la presunzione di evasione e il correlato effetto sui termini di accertamento non possono essere utilizzati per annualità precedenti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la presunzione di evasione prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009 per le attività finanziarie detenute in Paesi considerati paradisi fiscali. Il punto centrale era stabilire se tale disposizione potesse applicarsi retroattivamente anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. La norma introduce un meccanismo presuntivo che incide sull'onere della prova e, indirettamente, sui termini decadenziali per l'accertamento; per questo è stata qualificata come norma sostanziale in materia di prova, non come semplice norma procedurale.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.L. n. 78/2009

    La disposizione introduce una presunzione relativa di evasione per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata e produce effetti anche sull'accertamento fiscale. Poiché incide sulla posizione sostanziale del contribuente e sull'onere della prova, non è stata considerata una norma meramente procedurale.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)

    Stabilisce il principio generale di irretroattività della legge: la norma opera per il futuro e non può incidere su situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione contraria.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che introduce una nuova presunzione, modifica l'onere della prova o incide sui termini decadenziali ha normalmente natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente.
  • La qualificazione di una disposizione come norma probatoria non la rende automaticamente procedurale: occorre verificare se essa modifica concretamente la posizione del contribuente nel rapporto fiscale.
  • Per periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma non possono essere utilizzate presunzioni fiscali nuove e più gravose, salvo un'esplicita previsione legislativa di retroattività.
  • In casi analoghi è necessario distinguere tra semplici regole organizzative o procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e regole sostanziali che alterano l'onere probatorio, la base dell'accertamento o i termini decadenziali.

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