Cassazione Penale, Ordinanza n. 08772/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per due episodi di furto aggravato, ritenuti commessi con il concorso di altra persona e con le aggravanti dell’uso di mezzi fraudolenti e della cose esposte alla pubblica fede, aggravati inoltre dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Con il primo si denunciava vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e contestando che l’imputato fosse consapevole degli allacci abusivi di energia elettrica e acqua relativi all’unità immobiliare in cui dimorava. Con il secondo si censuravano la quantificazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza, la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; la Corte ha ritenuto le censure generiche, ripetitive di doglianze già disattese in appello, non consentite perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito, e comunque manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente generico e sollecitante una non consentita rivalutazione delle prove; il secondo motivo è stato reputato inammissibile e infondato quanto alla pena e al giudizio di comparazione tra circostanze, generico e infondato quanto alla recidiva, e manifestamente infondato quanto al diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità, richiamando la giurisprudenza sul furto di energia elettrica in utenza domestica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Norme incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata in appello per furto aggravato in concorso, con riferimento alle aggravanti contestate.
art. 132 c.p.
Richiamato quale parametro per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio per la graduazione della pena e il giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamato in relazione alla richiesta di attenuante del danno di speciale tenuità, ritenuta non concedibile nel caso di furto di energia elettrica in utenza domestica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto già scrutinati dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici travisamenti decisivi della prova.
- La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non illogica.
- La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando il giudice dia conto, con adeguata motivazione, di precedenti condanne significative, anche per reati della stessa specie o comunque indicativi di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
- Nel furto di energia elettrica in utenza domestica l’attenuante del danno di speciale tenuità è normalmente non applicabile, poiché l’illecita appropriazione si realizza con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il tempo di utilizzo dell’abitazione.
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