Sentenza n. 4508/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) del provvedimento del Comune di improcedibilità istanza condono edilizio prot. n. 5711 del 31.3.95 notificato il 20.9.23 a seguito del diniego per improcedibilità dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ; 2) del diniego per improcedibilità della Soprintendenza del 13.9.23 class 34.19.07 fasc. 110 232 prot. 18643;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di improcedibilità dell'istanza di condono edilizio e diniego per improcedibilità della Soprintendenza relativo alla compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune e la Soprintendenza hanno dichiarato improcedibile la domanda di condono edilizio, ritenendo ostativa l'illegittimità del precedente titolo edilizio, rilasciato senza la preventiva acquisizione del parere paesaggistico richiesto per l'area vincolata. Ha dedotto che il vizio del titolo edilizio originario potesse essere emendato nell'ambito del procedimento di condono e che la Soprintendenza, ricevuta la richiesta di parere, dovesse valutare la compatibilità paesaggistica delle opere già realizzate. Ha inoltre censurato il parere per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Richiamando la propria precedente giurisprudenza, confermata dal Consiglio di Stato, ha affermato che il titolo edilizio rilasciato senza il previo parere paesaggistico non è invalido, ma inefficace, poiché la valutazione paesaggistica può intervenire nel successivo procedimento di condono. La Soprintendenza, investita della domanda di condono, avrebbe dovuto valutare in concreto la compatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico, indicando in motivazione le eventuali interferenze negative dei manufatti con il vincolo, e, in caso di esito favorevole, esaminare anche la richiesta di compatibilità paesaggistica relativa al condono. È stata disattesa la tesi secondo cui l'autorizzazione paesaggistica postuma sarebbe sempre preclusa fuori dai casi dell'art. 167 d.lgs. 42/2004: nel condono edilizio l'autorizzazione paesaggistica costituisce presupposto procedimentale della concessione edilizia in sanatoria e deve essere coordinata con la disciplina speciale del condono. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, ciascuna, al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere paesaggistico deve essere acquisito per gli interventi ricadenti in area vincolata; nell'ambito del condono edilizio costituisce presupposto procedimentale della concessione edilizia in sanatoria e impone una valutazione concreta della compatibilità delle opere con il vincolo.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
Le ipotesi eccezionali di autorizzazione paesaggistica postuma previste dalla norma non esauriscono la disciplina applicabile al diverso procedimento di condono edilizio.
art. 32 l. 47/1985
Nel procedimento di sanatoria l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve esprimere il parere di propria competenza sulla compatibilità dell'intervento abusivo con il vincolo paesaggistico.
art. 1, comma 10, l. 449/1997
L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
La valutazione paesaggistica nel condono deve concentrarsi sulla compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi oggetto della sanatoria, secondo le competenze proprie dell'amministrazione preposta alla tutela.
legge 724/1994
La disciplina speciale del condono edilizio consente di valutare, nel relativo procedimento, la compatibilità paesaggistica delle opere abusive già realizzate.
Massime di principio
- Il rilascio di un titolo edilizio in area vincolata senza la preventiva acquisizione del parere paesaggistico non determina necessariamente l'invalidità del titolo, ma ne comporta l'inefficacia, quando la valutazione paesaggistica possa ancora intervenire nell'ambito del successivo procedimento di condono edilizio.
- Nel procedimento di condono edilizio, il parere della Soprintendenza deve valutare in concreto la compatibilità delle opere abusive con il vincolo paesaggistico e deve indicare le ragioni per cui i manufatti interferiscono, positivamente o negativamente, con l'interesse tutelato.
- Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004 non impedisce, in quanto tale, la valutazione paesaggistica nell'ambito di una domanda di condono: in tale procedimento l'autorizzazione paesaggistica costituisce presupposto della concessione edilizia in sanatoria e non si identifica con un'autorizzazione paesaggistica ordinaria in sanatoria.
- La disciplina dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 deve essere interpretata sistematicamente con la disciplina speciale del condono edilizio, che presuppone l'anteriorità dell'abuso rispetto al titolo sanante; il parere paesaggistico deve quindi riferirsi alla compatibilità degli interventi abusivi con lo stato attuale dei luoghi.
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