Cassazione Penale, Sentenza n. 28646/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ermeti impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva ritenuta responsabile, in concorso con la madre, del reato di cui all'art. 79 d.P.R. n. 309/1990 (agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti) per avere consentito che il ristorante da lei cogestito fosse utilizzato come luogo di incontro per il consumo e lo spaccio di cocaina in numerose occasioni (79 episodi). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'errata interpretazione della norma penale con riferimento all'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di agevolare l'uso) e ai requisiti dell'adibizione del locale a luogo di convegno e della pluralità di incontri; 2) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe operato per relationem e non avrebbe adeguatamente valutato osservazioni, servizi di osservazione, conformazione del locale e ruoli di terzi (madre e compagno).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione per relationem, confermando che il richiamo coerente alla motivazione di primo grado è compatibile con la doppia decisione conforme quando non siano emersi elementi nuovi che la mettano in crisi. Quanto al merito, la Cassazione ha chiarito l'interpretazione dell'art. 79 d.P.R. 309/1990: il comma 1 incrimina la messa a disposizione o il mero consenso all'uso di un locale pubblico come sede di ritrovo per più assuntori, senza richiedere l'abitualità prevista dal comma 2; la condotta omissiva (tolleranza consapevole) è idonea a integrare il reato se emerge la consapevolezza dell'uso del locale a tal fine e la volontà di astenersi dall'intervenire. Alla luce degli elementi probatori (servizi, intercettazioni videoambientali, 79 episodi, predisposizione del bagno femminile con vassoio), la corte ha ritenuto provata la consapevolezza e la volontà omissiva dell'imputata e ha rigettato i motivi di ricorso, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il comma 1 punisce la messa a disposizione o il mero consenso a usare un locale pubblico o un circolo privato come luogo di convegno per persone che si ritrovano per usare stupefacenti; a differenza del comma 2 non richiede l'abitualità. L'adibizione può realizzarsi anche per omissione (tolleranza consapevole) quando il disponente del locale è conscio dell'utilizzo dello stesso come sede di ritrovo per più assuntori.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato per segnalare che gli assuntori presenti nel locale potrebbero avere rilevanza anche come concorrenti nel reato o come persone punibili ai sensi dell'art. 73; la presenza di più assuntori è requisito fattuale per l'integrazione del reato previsto dall'art. 79.
Massime di principio
- La responsabilità ai sensi dell'art. 79, comma 1, può derivare anche da comportamento omissivo: la semplice tolleranza ripetuta e consapevole dell'uso di stupefacenti nel locale di cui si ha disponibilità può integrare il reato.
- Per il comma 1 non è necessaria l'abitualità dell'uso; è sufficiente che il locale sia destinato a pluralità di occasioni di incontro per il consumo da parte di più assuntori.
- La prova della consapevolezza del gestore si desume da elementi concreti e convergenti (osservazioni, servizi di controllo, intercettazioni, registrazioni video, ripetuti episodi, predisposizione degli spazi): occorre dimostrare la conoscenza e l'assenza di intervento volontario.
- In sede di legittimità non è ammessa la rivalutazione del merito degli elementi probatori; la motivazione per relationem è accettabile quando la seconda decisione riprende coerentemente e senza incongruenze la valutazione di primo grado.
- Se il locale è effettivamente predisposto in modo da agevolare l'uso (es. aree dedicate, strumenti per la consumazione), ciò rafforza l'elemento soggettivo di consapevolezza e volontà omissiva del gestore.
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