Cassazione Civile, Ordinanza n. 32116/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e del perfezionamento della definizione agevolata; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso in relazione all’anno d’imposta 2005, fondato sull’applicazione degli studi di settore. La controversia era già passata per due gradi di merito: la C.T.P. di Roma aveva rigettato il ricorso introduttivo e la C.T.R. del Lazio aveva rigettato l’appello. In Cassazione il contribuente ha poi rinunciato al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella l. n. 225 del 2016.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
È richiamato come base normativa della definizione agevolata alla quale il contribuente ha aderito, con effetto estintivo del giudizio una volta perfezionata.
l. n. 225 del 2016
È citata come legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, nel cui ambito opera la definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per effetto dell’adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge, e tale definizione risulta perfezionata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- La declaratoria di estinzione del giudizio consegue non alla fondatezza o infondatezza dei motivi di ricorso, ma al venir meno dell’interesse alla decisione per effetto della definizione della lite.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia collegata a definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, se così dispone il provvedimento.
- rami
Come è indicizzato
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