Circolare n. 4/E del 4/03/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare il principio del favor rei alle sanzioni tributarie amministrative dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 158/2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Viene precisato che le sanzioni più favorevoli si applicano anche alle violazioni pregresse per gli atti non definitivi, compresi quelli ancora impugnabili o pendenti in giudizio, mentre resta esclusa la revisione degli atti già divenuti definitivi. Sono inoltre disciplinate le modalità operative per la richiesta di ricalcolo, gli effetti sugli atti notificati nel 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, e il ruolo degli uffici nei giudizi pendenti.
Applicazione del favor rei alle sanzioni tributarie non definitive al 1° gennaio 2016
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158: applicazione del favor rei agli atti non definitivi al 1° gennaio 2016
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie non penali dopo la revisione introdotta dal d.lgs. n. 158/2015. L’obiettivo è definire quando e come applicare la disciplina più favorevole alle violazioni pregresse, con particolare attenzione agli atti non ancora definitivi alla data del 1° gennaio 2016.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la delega conferita dall’articolo 8 della legge n. 23/2014, finalizzata a rendere il sistema sanzionatorio più effettivo, proporzionato e certo. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015.
Il decreto interviene sia sul sistema sanzionatorio penale tributario, attraverso il Titolo I e le modifiche al d.lgs. n. 74/2000, sia su quello amministrativo, con il Titolo II che modifica, tra l’altro, il d.lgs. n. 471/1997 e il d.lgs. n. 472/1997. In particolare, l’articolo 15 del d.lgs. n. 158/2015 interviene sulle sanzioni tributarie non penali, introducendo una definizione più puntuale delle fattispecie di elusione ed evasione, una revisione del regime della dichiarazione infedele e la conversione in euro degli importi originariamente espressi in lire.
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016. Da tale data operano anche le disposizioni della legge di stabilità 2015 che hanno soppresso la riduzione a un sesto delle sanzioni in caso di definizione agevolata e gli istituti di adesione all’invito al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione, nei limiti temporali espressamente previsti dalla norma.
Principio del favor rei
La circolare ribadisce che, in caso di successione di norme nel tempo riferite alla stessa fattispecie, si applica il principio del favor rei previsto dall’articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997. Il principio opera sia quando una norma sopravvenuta elimina la punibilità della condotta, sia quando prevede sanzioni di entità diversa e più favorevole rispetto alla disciplina vigente al momento della violazione.
Il riferimento al comma 2 riguarda anche le ipotesi in cui la legge successiva abroga solo la sanzione oppure elimina un obbligo strumentale, con conseguente venir meno della sanzione collegata. Il comma 3, invece, comporta l’applicazione della sanzione più mite non solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016 in poi, ma anche a quelle precedenti per le quali debba essere emesso un provvedimento di irrogazione o per le quali il provvedimento già notificato non sia divenuto definitivo.
Per individuare la norma più favorevole, l’Ufficio deve confrontare la disciplina ante e post modifica in concreto e non in astratto, considerando anche eventuali aggravanti, attenuanti o cause esimenti e verificando l’effetto complessivo sul trattamento sanzionatorio del caso specifico.
Atti emessi dal 1° gennaio 2016 relativi a violazioni pregresse
Per gli atti emessi dal 1° gennaio 2016 relativi a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2015, gli uffici devono indicare le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del favor rei e che hanno portato alla determinazione della sanzione più favorevole.
Atti già notificati ma non definitivi
La circolare chiarisce che il favor rei si applica anche agli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, quando il provvedimento non sia ancora definitivo. Rientrano in tale ipotesi gli atti per i quali siano ancora pendenti i termini per proporre ricorso, nonché quelli oggetto di giudizio davanti all’autorità giudiziaria.
Il contribuente ha diritto al ricalcolo della sanzione in modo da ottenere quella più favorevole. L’unico limite è dato dalla definitività del provvedimento, che impedisce l’applicazione della disciplina più mite anche se la sanzione non è stata ancora versata.
Modalità operative per il ricalcolo
Il contribuente destinatario di un atto non definitivo può chiedere la rideterminazione della sanzione mediante semplice istanza all’Ufficio. La circolare precisa che l’atto originario non viene sostituito né modificato in autotutela, poiché al momento dell’emissione risultava legittimamente fondato sulla normativa vigente fino al 31 dicembre 2015.
Ricevuta l’istanza, l’Ufficio procede al ricalcolo delle sanzioni secondo i criteri indicati dalla circolare, comunica l’esito evidenziando le misure effettivamente più favorevoli e consegna un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate. La presentazione dell’istanza non sospende i termini per ricorrere.
Definizione agevolata per atti notificati entro il 31 dicembre 2015
Per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, la circolare conferma il diritto del contribuente a beneficiare della definizione agevolata con riduzione a un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate. Ciò perché l’articolo 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 218/1997 era ancora vigente alla data di emissione dell’atto.
La soppressione di tale comma produce effetti solo per gli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016, come precisato dalla disciplina transitoria richiamata nella circolare.
Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie
Per gli atti già pendenti davanti alle commissioni tributarie, la circolare distingue due ipotesi. Se sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, gli uffici provvedono autonomamente a ricalcolare i provvedimenti emessi e a comunicarne l’esito sia al contribuente sia all’organo presso il quale pende la controversia.
Se, invece, ricorrono i presupposti del comma 3, il ricalcolo delle sanzioni è effettuato dagli uffici direttamente oppure su richiesta dell’organo giudicante.
Vigilanza e osservanza delle istruzioni
La circolare si conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza della riforma
La circolare si inserisce nel contesto della revisione del sistema sanzionatorio tributario avviata dalla legge delega n. 23/2014 e attuata con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016; da tale data operano anche le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 e poi coordinate dalla legge di stabilità 2016, con soppressione di alcune definizioni agevolate e istituti di adesione.
Principio del favor rei nel sistema tributario
Viene richiamato l’articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997: se la norma successiva elimina la punibilità della fattispecie o prevede una sanzione più lieve, si applica la disciplina più favorevole anche alle violazioni commesse in precedenza, purché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo. Il confronto tra vecchia e nuova disciplina deve essere concreto, tenendo conto di aggravanti, attenuanti ed eventuali cause esimenti.
Applicazione agli atti emessi dal 1° gennaio 2016
Per gli atti emessi dal 1° gennaio 2016 relativi a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2015, gli uffici devono esporre le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del favor rei e che hanno portato alla sanzione più favorevole.
Atti già notificati ma non ancora definitivi
Anche gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016 restano soggetti al favor rei se non sono scaduti i termini per il ricorso o se il giudizio è ancora pendente. Il contribuente ha diritto al ricalcolo della sanzione più favorevole; l’unico limite è la definitività del provvedimento, che esclude qualsiasi applicazione della disciplina più mite anche se la sanzione non è stata pagata.
Istanza del contribuente e ricalcolo dell’Ufficio
Il contribuente destinatario di un atto non definitivo può chiedere la rideterminazione della sanzione con una semplice istanza. L’atto originario non viene sostituito né modificato in autotutela, perché era legittimo al momento della sua emissione. Ricevuta l’istanza, l’Ufficio ricalcola le sanzioni, comunica l’esito e consegna un nuovo modello di pagamento per l’eventuale definizione agevolata. La richiesta non sospende i termini per ricorrere.
Definizione agevolata per atti notificati entro il 31 dicembre 2015
Per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, continua ad applicarsi la riduzione a un sesto delle sanzioni prevista dall’articolo 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 218/1997. La soppressione di tale disposizione opera solo per gli atti definibili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Cause pendenti davanti alle commissioni tributarie
Per le controversie pendenti, se ricorrono i presupposti del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, gli uffici ricalcolano autonomamente i provvedimenti e comunicano l’esito al contribuente e all’organo giudicante. Se ricorrono i presupposti del comma 3, il ricalcolo avviene dagli uffici, direttamente o su richiesta del giudice.
Indicazioni organizzative
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni della circolare siano rispettate dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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