Sentenza n. 4086/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determinazione dirigenziale n. 169 del 28.5.2025 (reg. generale 2849/2025), prot. uscita n. 111310 del 28.5.2025, comunicata a mezzo pec in data 28.5.2025, avente a oggetto il “procedimento per la verifica degli effetti dell’aggiudicazione all’asta degli immobili ERP siti in Fiumicino, via Berlinguer 21-27, anche ai fini della decadenza e contestuale estinzione del diritto di superficie di cui alla Convenzione rep. 28757, racc. 10903 “per l’intervento del comprensorio per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Isolato Stazione” – decadenza”; - della determinazione dirigenziale n. 10 dell’11.6.2025 (reg. gen. 3076/2025), comunicata a mezzo pec in data 12.6.2025, avente a oggetto “integrazione alla determinazione dirigenziale n. 169 del 27.05.2025 (reg. generale n. 2849 del 27.05.2025) avente ad oggetto: procedimento per la verifica degli effetti dell’aggiudicazione all’asta degli immobili ERP siti in Fiumicino, via Berlinguer 21-27, anche ai fini della decadenza e contestuale estinzione del diritto di superficie di cui alla Convenzione rep. 28757, racc. 10903 “per l’intervento del comprensorio per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Isolato Stazione” – decadenza della Convenzione ex art. 35 Legge 22.10.1971 n. 865 stipulata dal Notaio Dott. Guido Gilardoni di Roma in data 25 maggio 2007, Rep. 28757 rac. 10903, debitamente registrata a Roma in data 06.06.2007 al n. 16465 serie 1T di formalità e trascritta a Roma 2 in data 08.06.2007 reg. generale n. 46231 reg. particolare n. 22573 con contestuale estinzione del diritto di superficie”; - della nota prot. n. 291094 del 20.12.2024 con cui il Comune di Fiumicino ha comunicato al Fallimento “Cicchetti Massimo S.r.l.” l’avvio del procedimento di verifica “degli effetti dell’aggiudicazione all’asta degli immobili ERP siti in Fiumicino, via Berlinguer 21-27, anche ai fini della decadenza e contestuale estinzione del diritto di superficie di cui alla Convenzione rep. 28757, racc. 10903 “per l’intervento del comprensorio per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Isolato Stazione”; - del provvedimento prot. n. 37011 del 21.2.2025, con cui il Comune di Fiumicino ha deliberato il “Differimento della conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90” e del successivo provvedimento di conclusione del predetto procedimento; - della nota prot. n. 122712 del 13.6.2025, con cui il Comune di Fiumicino ha comunicato al Fallimento “Cicchetti Massimo S.r.l.” che “con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 12.06.2025, allegata alla presente, è stata deliberata la presa d’atto e conferma della conclusione del procedimento di decadenza e contestuale estinzione del diritto di superficie relativamente alla convenzione ERP rep. 28757, racc. 10903”; - della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino n. 104 del 12.6.2025, con la quale il predetto organo consiliare ha deliberato di “prendere atto e condividere la Determinazione Dirigenziale dell’Area Edilizia Trasporto Pubblico locale e trasporto scolastico – salva casa n. 169 del 27.05.2025 (reg. generale n. 2849 del 27.05.2025) e successiva Determinazione n. 10 del 11.06.2025 (reg. generale n. 3076 del 11.06.2025) con cui è stata disposta la decadenza dalla concessione del diritto di superficie e conseguente risoluzione della Convenzione ex art. 35 Legge 22.10.1971 n. 865 […] nei confronti dell’impresa edile Cicchetti Massimo S.r.l.” oltreché di “stabilire che l’estinzione del diritto di superficie, come sopra richiamato, è limitata agli immobili ancora in corso di assegnazione/vendita/aggiudicazione con asta fallimentare da parte del curatore fallimentare, come comunicato con nota prot. 2673 del 07.01.2025, individuati al catasto urbano del Comune di Fiumicino e di seguito elencati […]”; - della nota del 13.6.2025, con la quale il Comune di Fiumicino ha comunicato al Fallimento “Cicchetti Massimo S.r.l.” di star procedendo “alla registrazione e trascrizione della Determinazione Dirigenziale n. 169 del 27.05.2025 integrata con Determinazione dirigenziale n. 10 del 11.06.2025 presso l’Agenzia delle Entrate – RR.II. in relazione agli immobili indicati nelle Determinazioni di cui sopra”; - in parte qua, della Convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971 stipulata dal Notaio Dott. Guido Gilardoni di Roma in data 25.5.2007, rep. 28757 racc. 10903, registrata a Roma in data 6.6.2007 al n. 16465 e trascritta a Roma in data 8.6.2007 reg. generale n. 46231 reg. particolare n. 22573 “per l’intervento del comprensorio per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Isolato Stazione” nella misura in cui possa essere intrepretata come volta a consentire la decadenza del diritto di superfice di cui è titolare il Fallimento unitamente al ricongiungimento della proprietà del suolo con quella dell’immobile; - di ogni altro atto, ancorché non cognito, precedente, successivo, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati; B) nonché per l’accertamento della titolarità, in capo al Fallimento “Cicchetti Massimo S.r.l.”, del diritto di superficie di cui alla descritta Convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971; C) con conseguente condanna: - del Comune di Fiumicino all’adozione un provvedimento espresso che reintegri il Fallimento “Cicchetti Massimo S.r.l.” nella titolarità del proprio diritto di superficie di cui alla descritta Convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971; - del Comune di Fiumicino al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 c.p.a;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di decadenza dalla concessione del diritto di superficie relativa ad alloggi ERP e di contestuale estinzione del diritto di superficie, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali comunali che hanno dichiarato la decadenza dalla convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971 e l'estinzione del diritto di superficie, chiedendone l'annullamento, l'accertamento della propria titolarità del diritto, la reintegrazione nella relativa titolarità e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in particolare, che non sussistesse la violazione della convenzione derivante dal mancato riconoscimento del diritto di prelazione agli ex assegnatari; che fosse illegittima la contestazione relativa alla vendita all'asta, a prezzo di mercato, di alloggi ERP abusivamente occupati; e che fosse erroneo ritenere invalide le vendite per omessa comunicazione al Comune del programma di liquidazione fallimentare. Il Comune e gli intervenienti ad opponendum hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai controinteressati e l'infondatezza nel merito. Gli intervenienti hanno inoltre prospettato due ulteriori cause di decadenza, derivanti automaticamente dal fallimento della concessionaria e dalla revoca del finanziamento regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per omessa notificazione ai controinteressati, ritenendo che gli ex assegnatari occupanti sine titulo non fossero controinteressati ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.: i loro nominativi non risultavano dagli atti impugnati e la loro posizione era soltanto mediata e riflessa, non personale, immediata, diretta ed effettiva. Ha invece dichiarato parzialmente inammissibile l'intervento ad opponendum nella parte in cui introduceva autonome e ulteriori ragioni di decadenza, poiché l'intervento può contenere difese e sollecitare questioni rilevabili d'ufficio, ma non ampliare il thema decidendum mediante nuove cause petendi o autonome ragioni ostative. Nel merito, il Collegio ha qualificato i provvedimenti come atti plurimotivati e ha ritenuto sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa. In particolare, ha giudicato legittima la decadenza fondata sulla violazione grave e reiterata della convenzione per avere il Fallimento posto in vendita all'asta, a prezzo di mercato, alloggi ERP abusivamente occupati. La convenzione vietava la cessione a terzi del diritto di superficie senza preventiva autorizzazione comunale, prevedeva la destinazione degli immobili all'edilizia convenzionata per soggetti fragili o disagiati e consentiva la cessione esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti previsti, dopo il periodo minimo di locazione. Secondo il TAR, il mancato esercizio della prelazione da parte degli assegnatari non rendeva gli alloggi liberamente alienabili a terzi, neppure a prezzo calmierato, perché ciò avrebbe frustrato la finalità pubblicistica dell'ERP e attribuito un vantaggio economico indebito al concessionario. La legittimità di tale autonoma motivazione ha comportato l'assorbimento degli altri motivi. Sono state quindi respinte anche le domande di accertamento della titolarità del diritto di superficie, di reintegrazione e di risarcimento, per incompatibilità logica con il rigetto della domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il controinteressato deve essere individuato sia formalmente, mediante menzione nel provvedimento impugnato, sia sostanzialmente, quale titolare di un interesse personale, immediato, diretto ed effettivo contrario a quello del ricorrente.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale disciplina delle memorie depositate e scambiate prima dell'udienza pubblica.
art. 30 c.p.a.
Invocato per la domanda risarcitoria, respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
art. 35 l. 865/1971
Costituisce la base normativa della convenzione relativa alla concessione del diritto di superficie per la realizzazione di alloggi ERP.
art. 9 l. 493/1993
Richiamato quale base dei contributi pubblici assegnati per la realizzazione del piano di edilizia residenziale popolare.
art. 2 della Convenzione ex art. 35 l. 865/1971
“è comunque vietata tassativamente, salvo preventiva espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, la cessione a terzi del diritto di superficie sull’area che con il presente atto viene costituito. In caso di inosservanza di tale divieto il concessionario sarà considerato immediatamente ed automaticamente decaduto”
La violazione del divieto di cessione a terzi senza autorizzazione comunale determina la decadenza automatica del concessionario; la disposizione è stata letta insieme ai vincoli di destinazione ERP e alle regole sulla cessione degli alloggi.
art. 5 della Convenzione ex art. 35 l. 865/1971
“vincolati alle destinazioni d’uso indicate nel progetto urbanistico”
Gli immobili e l'area sono vincolati alla destinazione di edilizia convenzionata realizzata con contributi pubblici e destinata a soggetti in condizioni di fragilità e disagio.
art. 17 della Convenzione ex art. 35 l. 865/1971
Individua i requisiti necessari per essere assegnatari degli alloggi economici e popolari.
art. 18 della Convenzione ex art. 35 l. 865/1971
“gli alloggi potranno essere ceduti esclusivamente ai soggetti che abbiano i requisiti indicati nell’articolo 17 […] dopo la locazione degli alloggi medesimi per un tempo non inferiore ad 8 anni od entro i termini stabiliti dalla legge di finanziamento”
La cessione degli alloggi è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti e dopo il periodo minimo di locazione; il mancato esercizio della prelazione non abilita alla vendita libera a terzi.
Massime di principio
- In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, è sufficiente che una sola delle autonome ragioni poste a fondamento dell'atto sia legittima e idonea a sostenerlo; in tal caso il ricorso va respinto e le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni possono essere assorbite.
- Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il controinteressato deve risultare nominativamente dal provvedimento impugnato e deve essere titolare di un interesse personale, immediato, diretto ed effettivo, contrario a quello del ricorrente. Un interesse soltanto mediato e riflesso non impone la notificazione individuale del ricorso.
- L'intervento ad opponendum consente di svolgere difese e di sottoporre al giudice questioni processuali rilevabili d'ufficio, ma non permette di introdurre autonome ragioni ostative o nuove cause petendi, ampliando il thema decidendum rispetto al provvedimento impugnato.
- In una convenzione ERP che vincola gli immobili a una destinazione sociale e limita la cessione ai soggetti in possesso di specifici requisiti, il mancato esercizio della prelazione da parte degli assegnatari non rende gli alloggi liberamente alienabili a terzi, neppure a prezzo calmierato, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla convenzione.
- La vendita a terzi di alloggi ERP realizzati mediante contributi pubblici, in violazione dei vincoli convenzionali di destinazione e del divieto di cessione, può integrare una violazione grave e reiterata idonea a fondare la decadenza dalla concessione del diritto di superficie.
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