Cassazione Penale, Ordinanza n. 15809/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non fossero consentite in sede di legittimità, perché non investivano profili scrutinabili dalla Cassazione o riproponevano questioni già decise in appello con motivazione congrua, coerente e immune da manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 giugno 2025. Dal testo emerge che era stato ritenuto responsabile della resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e che la decisione di merito aveva inoltre affrontato la configurabilità dell'oltraggio, l'applicazione della recidiva, il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, la misura della pena e l'aumento per continuazione. La Corte di cassazione ha qualificato i motivi come inammissibili perché estranei al perimetro del giudizio di legittimità, del tutto eccentrici rispetto al fatto accertato, e comunque ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e non illogica.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La resistenza a pubblico ufficiale risulta contestata e puntualmente riscontrata nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che siano eccentriche rispetto al fatto accertato o che mirino a una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone motivi già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente.
- La Corte di cassazione non interviene sulla ricostruzione del fatto se la motivazione della sentenza impugnata è immune da manifeste incongruenze logiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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