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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26510/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania del 16/11/2022 che aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive, emanato all'esito di un processo per reato urbanistico conclusosi con sentenza di applicazione pena della Pretura di Acireale del 24/10/1997, divenuta definitiva. In particolare deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe verificato gli esiti e i tempi dei ricorsi amministrativi pendenti (T.A.R.) avverso i provvedimenti comunali sfavorevoli, sostenendo che la domanda di condono fosse definibile in tempi brevi (udienza fissata per aprile 2023); (2) vizio di motivazione circa l'estensione dell'ordine di demolizione e mancata considerazione che l'ordinanza del T.A.R., resa in un procedimento riunito, avrebbe riguardato anche il diniego del condono, con richiamo al principio di proporzione e alle garanzie costituzionali e CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e generica, osservando che il T.A.R. non aveva sospeso il provvedimento di diniego del condono (la sospensiva era stata disposta solo per altri provvedimenti nei ricorsi riuniti) e che le questioni sollevate nei ricorsi amministrativi non potevano riverberarsi sull'ordine di esecuzione emesso dal giudice penale; inoltre non erano emersi elementi nuovi rispetto a precedenti istanze già rigettate (con precedente declaratoria di inammissibilità di cassazione). Sul secondo motivo ha riscontrato generica mancanza di articolazione e infondatezza, rilevando che il ricorso non spiegava come applicare il principio di proporzione al caso concreto e che l'ordinanza impugnata aveva chiarito la non estensione della sospensione agli effetti del diniego di condono, ribadendo la correttezza dei rilievi istruttori che avevano accertato la totale modifica dello stato dei luoghi e l'esistenza di ulteriori opere abusive. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 32

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela della salute e dell'integrità del patrimonio edilizio abitativo; la Corte non ha ritenuto che la contestazione del ricorrente avesse fondamento costituzionale tale da incidere sull'ordinanza impugnata.

  • Costituzione, art. 47

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai diritti economici e alla tutela del patrimonio; la Corte ha ritenuto la invocazione generica e non idonea a censurare le ragioni poste a fondamento del diniego del condono e dell'ordine di demolizione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8

    Invocato dal ricorrente per profili di tutela della vita privata e del domicilio; la Corte ha implicitamente escluso che fosse stata fornita una concreta dimostrazione della violazione tale da incidere sulla decisione impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere del pagamento in favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con una quantificazione equitativa della somma dovuta (euro 3.000,00).

  • Sentenza Pretura di Acireale del 24/10/1997 (sentenza di applicazione pena)

    Atto processuale di merito che aveva originato l'ordine di demolizione diventato definitivo e costituiva il presupposto dell'istanza di sospensione/revoca proposta dal ricorrente.

  • Ordinanza T.A.R. richiamata nel procedimento

    L'ordinanza amministrativa ha concesso la sospensiva soltanto rispetto ad alcuni provvedimenti (demolizione amministrativa e acquisizione dell'area) ma non rispetto al diniego del condono; tale distinzione è stata ritenuta decisiva per escludere l'effetto sospensivo sull'ordine penale di demolizione.

  • Sentenza Sez. 3, n. 33648 del 08/07/2022

    Precedente della stessa giurisdizione che aveva già dichiarato inammissibile un precedente ricorso del medesimo ricorrente contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione; usata per evidenziare l'assenza di elementi nuovi che giustifichino la riapertura della questione.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al trattamento economico e alle conseguenze dell'inammissibilità; la Corte penale ha valutato che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera pendenza di un ricorso amministrativo o la fissazione di una udienza non è di per sé sufficiente a sospendere o revocare un ordine di demolizione penale: occorre che il giudice amministrativo abbia effettivamente sospeso il provvedimento amministrativo rilevante o che emergano nuovi elementi specifici che incidano sull'ordine di esecuzione penale.
  • Quando i ricorsi amministrativi sono riuniti, la sospensiva disposta con riguardo ad alcuni provvedimenti non si estende automaticamente a tutti gli atti impugnati; bisogna verificare la portata espressa della sospensione e la sua rilevanza rispetto all'ordine di demolizione penale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario confrontarsi in modo preciso e motivato con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata; censure generiche o prive di articolazione fattuale e giuridica sono inammissibili.
  • Il principio di proporzione può essere invocato per limitare l'estensione di un ordine demolitorio, ma deve essere applicato attraverso una argomentazione concreta che dimostri sproporzione tra l'intervento esecutivo e i diritti tutelati; affermazioni astratte non sono sufficienti.
  • Se un precedente rigetto o una declaratoria di inammissibilità è intervenuta per analoghe questioni, il ricorrente deve proporre elementi nuovi, concreti e rilevanti per ottenere una diversa valutazione.
  • La parte che propone ricorso in Cassazione deve curare la forma e la specificità dei motivi; l'inammissibilità può comportare non solo il rigetto della domanda ma anche sanzioni economiche (oneri processuali e ammende) ai sensi della normativa procedurale.

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