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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02527/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 146.904,00 emesso per il mancato pagamento di un contributo ritenuto dovuto ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 22 del 1997. La società ingiunta propose opposizione e ottenne accoglimento in primo grado; la corte d'appello confermò il rigetto della pretesa del consorzio. In cassazione il consorzio dedusse, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 152, 154 e 345 c.p.c. per avere la corte territoriale considerato tardivo il deposito del fascicolo di parte effettuato oltre il termine assegnato per la ricostruzione del fascicolo d'ufficio, sostenendo che tale attività non sarebbe soggetta a decadenza; dall'altro la violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 22/1997, contestando l'affermazione secondo cui la società non era obbligata ad aderire al consorzio perché, a suo dire, non sarebbe stata mera produttrice di materia prima ma operatore rientrante tra i soggetti consortili. La società resistente depositò controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi carenti di autosufficienza, perché fondati su documenti e atti di merito non riprodotti nel ricorso, senza indicazione puntuale del loro contenuto, della collocazione nei fascicoli o del momento della loro produzione. Quanto al primo motivo, la Corte ha inoltre rilevato che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sull'effetto preclusivo derivante dallo spirare del termine ordinatorio senza istanza di proroga. Quanto al secondo motivo, oltre al difetto di autosufficienza, la Corte ha osservato che la censura, essendo costruita sulle risultanze documentali e sull'apprezzamento della fattispecie concreta, non integrava una vera violazione di legge ma tendeva a contestare la valutazione di merito della corte territoriale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non affronta il merito della norma, ritenendo il motivo inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non esamina la questione nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura fondata su atti e documenti di merito è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto o non fornisce indicazioni puntuali sulla loro individuazione e collocazione nei fascicoli.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non basta chiedere alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la doglianza attacca la ricostruzione del fatto concreto tramite le prove, la censura non è correttamente veicolata come violazione di legge.

  • art. 48 d.lgs. n. 22 del 1997

    Norma posta a base della pretesa contributiva consortile; la Corte non ne accerta la corretta applicazione nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    È richiamato nel passaggio in cui la Corte ricorda l'evoluzione del principio di autosufficienza, che non può però essere disatteso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti o atti del giudizio di merito sono inammissibili se non ne viene riprodotto almeno il contenuto essenziale e non vengono fornite indicazioni specifiche per la loro individuazione e localizzazione nei fascicoli di causa.
  • Il principio di autosufficienza non impone necessariamente la trascrizione integrale degli atti, ma richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale il contenuto rilevante dei documenti richiamati e la loro presenza nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è corretta solo quando si contesti l'erronea interpretazione o ricognizione della norma astratta; se invece si contesta l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove, la censura non è ammissibile come violazione di legge.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica della reale ragione decisoria determina l'inammissibilità della censura.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione richiede l'indicazione delle norme violate e il raffronto tra il loro contenuto precettivo e la motivazione della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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