Sentenza del 17/02/2020 n. 858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Irpef - Versamenti di somme da parte dell'ex-coniuge a titolo di contributo per i figli oppure per il proprio mantenimento - necessità ricostruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento IRPEF: la contribuente ha sostenuto che i versamenti ricevuti dall'ex coniuge erano notevolmente inferiori rispetto a quanto dovuto e che le somme corrisposte erano esclusivamente a titolo di contributo per i figli e non per il suo mantenimento personale. La controversia verte sulla qualificazione fiscale dei versamenti e sulla prova dell'effettivo ammontare dovuto e ricevuto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto la ricostruzione della contribuente inverosimile in assenza di deduzioni e documentazione che dimostrassero iniziative volte a far valere l'inadempimento dell'ex coniuge (es. atti giudiziari, esecuzioni, diffide). Inoltre sono mancati elementi idonei ad attribuire i versamenti alle esigenze dei figli piuttosto che al mantenimento dell'ex coniuge. Di conseguenza l'accertamento IRPEF è stato confermato e le deduzioni della contribuente respinte.
Norme richiamate
art. 10, d.P.R. n. 917/1986
La norma è stata richiamata nel quadro della distinzione della natura dei redditi e delle somme percepite; la sentenza richiede che, per escludere la rilevanza ai fini IRPEF di determinate somme, sia fornita documentazione che ne attesti la natura (ad es. destinazione a figli). In mancanza di tale prova, l'amministrazione può ritenere imponibile la somma.
art. 50, d.P.R. n. 917/1986
La norma è stata presa in considerazione per la determinazione dei redditi imponibili riconducibili alla contribuente. La decisione evidenzia che, ai fini dell'imputazione a reddito di lavoro o di altro tipo, occorrono elementi probatori specifici per caratterizzare la natura dei versamenti ricevuti.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di somme ricevute da un ex coniuge dipende dalla prova documentale della loro finalità (mantenimento personale vs contributo per i figli); senza documenti l'amministrazione può imputare le somme come reddito imponibile.
- Il contribuente che invoca pagamenti a titolo di assegno per i figli o di esonero dal mantenimento deve fornire atti giudiziari, accordi di separazione/divorzio, modalità di corresponsione chiaramente intestate (bonifici con causale), ricevute o altri elementi che distinguano la destinazione delle somme.
- La semplice affermazione verbale o generica non è sufficiente a ribaltare un accertamento fiscale: è necessaria l'indicazione di iniziative concrete intraprese per far valere il credito (es. cause di esecuzione, diffide) quando si afferma che l'ex coniuge ha versato meno del dovuto.
- In sede di contenzioso tributario, l'onere della prova circa la natura non imponibile o la destinazione dei pagamenti grava sul contribuente che allega l'eccezione.
- È utile conservare e produrre documentazione bancaria con causali, provvedimenti giudiziari, patti di separazione/trascrizioni e corrispondenza con l'ex coniuge o con legali che attestino la finalità dei versamenti.
- Se le somme ricevute sono realmente destinate ai figli e documentate come tali, potrebbero avere diversa rilevanza fiscale rispetto al mantenimento personale; ma tale distinzione va provata in modo specifico.
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