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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30729/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di condanna resa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato in appello. Il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di rivalutare la statuizione di primo grado relativa all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni e che avrebbe dovuto farlo anche d'ufficio, tenendo conto del contegno processuale tenuto dall'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato e all'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; non sono invece proponibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né censure che riguardino la determinazione della pena se non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la censura sulla misura di sicurezza è stata ritenuta non deducibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione è stata fondata sul rilievo che le doglianze proposte non rientravano tra i motivi consentiti avverso una sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., trattandosi di contestazioni sulla misura di sicurezza e sulla rivalutazione d'ufficio della statuizione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato o alla difformità tra quanto concordato e il contenuto della pronuncia del giudice.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto del ricorso; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione d'ufficio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza di concordato in appello, secondo la decisione richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in appello su concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo censure concernenti la validità della formazione del consenso delle parti e la corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
  • Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza di concordato in appello, i motivi già rinunciati o le doglianze sulla mancata attivazione del dovere di proscioglimento d'ufficio ex art. 129 c.p.p.
  • Le contestazioni che attengono alla sola determinazione della pena o a statuizioni accessorie, come una misura di sicurezza, sono inammissibili se non si traducono in un vizio di illegalità della sanzione inflitta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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