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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3466/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.07.2024.

Giustizia amministrativa202502261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3466/2024, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3466/2024, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito era stato condannato a corrispondere € 1.169,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati il giudicato, la sua esecutività e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza e l'an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di corrispondere entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza € 1.169,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 7 CCNL 2001

    Costituisce il titolo contrattuale della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare l'esistenza e l'esecutività del giudicato, nonché il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento né fornisce elementi sull'esecuzione e risultano incontestati l'an e il quantum del credito riconosciuto dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi stabiliti dal titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'attività del commissario ad acta nominato tra soggetti appartenenti a un ufficio pubblico può essere considerata adempimento connesso ai doveri d'istituto e, in tal caso, non comporta la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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