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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26954/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È rimasta quindi ferma la conferma della condanna per il reato contestato pronunciata nei precedenti gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 707 c.p., commesso il 10 novembre 2021. In ricorso sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di minima offensività e che dovessero rilevare le condizioni personali dell'agente; (2) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. per eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto non proporzionato ai parametri legali. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici. Il primo è stato considerato indeducibile perché si limitava a riproporre, senza confronto critico specifico, le stesse argomentazioni già formulate in appello e già disattese, oltre a non confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato come ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità perché la doglianza sull'art. 133 c.p. non risultava specificamente dedotta in appello, in violazione della regola di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è stata affermata la responsabilità penale in primo e secondo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta generica e, per il primo motivo, non autosufficiente perché meramente riproduttiva di censure già formulate in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte territoriale e la censura in cassazione è stata dichiarata inammissibile perché non specifica e non critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 133 c.p.

    La censura sull'eccessività del trattamento sanzionatorio non era proponibile in cassazione perché non dedotta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama come norma che preclude in cassazione questioni non specificamente devolute con l'appello, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sostenuta da una censura specifica e argomentata della motivazione di merito; non è sufficiente riprodurre in cassazione le stesse deduzioni già svolte in appello se la sentenza impugnata le ha già esaminate e disattese.
  • I precedenti penali dell'imputato possono essere valorizzati dal giudice di merito come elemento ostativo alla particolare tenuità del fatto, ove incidano negativamente sulla valutazione complessiva della non abitualità e della minima offensività.
  • In cassazione non possono essere prospettate questioni nuove in materia di trattamento sanzionatorio, quando la relativa censura non sia stata specificamente dedotta con i motivi di appello, in forza della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera reiterazione di motivi già esaminati in appello integra genericità e conduce all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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