Cassazione Civile, Ordinanza n. 01085/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a una società di una cartella di pagamento per complessivi euro 45.663,27, emessa a seguito di controllo automatizzato sul modello Unico 2007 relativo all'anno d'imposta 2006. L'ufficio aveva rilevato un'indebita compensazione non esposta in dichiarazione, effettuata tramite modello F24, di un credito d'imposta per incentivi all'occupazione. La società aveva poi presentato una dichiarazione integrativa in sanatoria, ma la Commissione provinciale aveva rigettato il ricorso ritenendola tardiva; in appello la Commissione regionale aveva invece accolto il gravame della contribuente annullando l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, perché la CTR avrebbe errato nel ritenere efficace la dichiarazione correttiva nonostante la pretesa tardività. La società intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La ragione decisiva non attiene al merito della doglianza sulla dichiarazione integrativa, ma a un vizio della notificazione del ricorso per cassazione: dagli atti non risultavano allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica a mezzo posta, né tali avvisi risultavano caricati nel sistema informativo. La Corte ha quindi ritenuto inesistente la notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità e senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese, perché non si era instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della contribuente intimata.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La norma è richiamata come parametro della censura dell'Agenzia; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per vizio di notificazione.
art. 149 ultimo comma c.p.c.
La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento che deve essere allegato all'originale dell'atto.
art. 291 c.p.c.
La mancanza dell'avviso di ricevimento, quando renda inesistente la notificazione del ricorso, esclude la possibilità di rinnovazione ai sensi di questa norma.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova della rituale notifica richiede che agli atti risulti l'avviso di ricevimento; la sola spedizione non è sufficiente.
- L'assenza dell'avviso di ricevimento del plico destinato al resistente comporta l'inesistenza della notificazione del ricorso e la sua inammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto della notificazione, non opera la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se la notifica risulta inesistente e non semplicemente nulla.
- La Corte può arrestarsi a una ragione processuale assorbente senza esaminare il motivo di merito relativo alla correttezza della decisione tributaria impugnata.
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