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Sentenza

Sentenza n. 13662/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 429/2025 depositata e resa pubblica il 15.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1231/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.12.2025

Giustizia amministrativa202602027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 429/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 429/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. L'amministrazione si è costituita ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato il comportamento omissivo dell'amministrazione. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo e resta limitato alla verifica dell'omessa o elusiva esecuzione del giudicato, senza possibilità di introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, lo ha condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di intervenire, anche superando il dissenso di altre amministrazioni, entro i successivi 90 giorni in caso di perdurante inadempimento. Ha escluso, allo stato, la condanna alle penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa una pronuncia resa in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione non si conformi agli obblighi da essa derivanti.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile del giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'omessa o elusiva esecuzione del giudicato, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'amministrazione deve fornire chiarimenti o elementi circa la corretta esecuzione del titolo; in mancanza, può essere accolta la domanda di ottemperanza e può essere ordinato all'amministrazione di provvedere.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando, al momento della decisione, non siano ancora presenti i presupposti per ritenerla necessaria; la sua eventuale applicazione può essere richiesta successivamente in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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