Ordinanza n. 410/2026 - Napoli, Sezione 6
ricorso ex art. 31 e 117 D.LVO 104/2010, con istanza cautelare, per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Caserta sull'istanza del 20.05.2025 di rilascio della dichiarazione del responsabile dello sportello Unico per l'Immigrazione di indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione ai fini della successiva richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Caserta sull'istanza di rilascio della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con istanza cautelare, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Caserta sull'istanza del 20 maggio 2025. L'istanza era diretta a ottenere la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico relativa all'indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, necessaria ai fini della successiva richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. È stato inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché ogni conseguente statuizione. Il ricorrente ha domandato, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare, valorizzando la fissazione della camera di consiglio del 18 marzo 2026 per la trattazione del ricorso avverso il silenzio e il deposito, da parte dell'amministrazione, di un preavviso di revoca. L'ordinanza non definisce nel merito l'azione contro il silenzio e dispone la prosecuzione del giudizio mediante la trattazione camerale già fissata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del giudizio avverso il silenzio.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione a breve della camera di consiglio per la trattazione del ricorso può concorrere, insieme agli elementi sopravvenuti risultanti dagli atti, a escludere i presupposti per una distinta tutela cautelare.
- Il deposito da parte dell’amministrazione di un preavviso di revoca costituisce un elemento sopravvenuto che il giudice può considerare nella valutazione dell’istanza cautelare, senza che ciò determini, di per sé, la definizione nel merito dell’azione avverso il silenzio.
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