Sentenza del 04/05/2017 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - art. 12, comma 7, legge 212/2000 - termine dilatorio - deroga per particolare e motivata urgenza - valutazioni correlate all'imminenza della scadenza del termine - non ammesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili per euro 14.018,09, accertando una maggiore IRES di euro 3.855,00. Il motivo decisivo riguardava la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000: il processo verbale di constatazione era stato notificato il 10 dicembre 2013, mentre l'avviso di accertamento era stato notificato il 19 dicembre 2013, senza attendere il termine dilatorio di 60 giorni. L'Ufficio sosteneva che ricorresse una particolare e motivata urgenza, poiché era imminente la scadenza del termine decadenziale per l'accertamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla Commissione tributaria provinciale. Ha ritenuto che la mera imminenza della scadenza del termine decadenziale non costituisca particolare e motivata urgenza, poiché deriva da un ritardo imputabile all'Amministrazione e non può comprimere il diritto del contribuente al contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni è posto a tutela del contraddittorio e della difesa del contribuente. La sua violazione determina l'invalidità dell'avviso, salvo che l'Amministrazione dimostri una particolare e motivata urgenza fondata su circostanze concrete, specifiche e non imputabili all'Ufficio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente
Le garanzie procedimentali del contribuente devono essere rispettate dall'Amministrazione finanziaria e non possono essere sacrificate per esigenze organizzative o per ritardi imputabili all'azione accertatrice.
Ordinanza della Corte di cassazione n. 22786 dell'11 novembre 2015
Non è idonea a giustificare l'urgenza la mera allegazione dell'impedimento costituito dalla imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.
L'urgenza deve dipendere da fattori estranei alla responsabilità dell'Amministrazione che abbiano concretamente impedito il tempestivo svolgimento dell'attività accertativa; la sola prossimità della scadenza non è sufficiente.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18184 del 29 luglio 2013
Il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, comporta l'invalidità dell'atto, salvo una reale e comprovata situazione di particolare e motivata urgenza.
Massime di principio
- La scadenza imminente del termine decadenziale per notificare l'accertamento non giustifica, da sola, l'omissione del termine dilatorio di 60 giorni.
- L'Amministrazione non può invocare come urgenza una situazione determinata dal proprio ritardo nell'avvio o nella conclusione dell'attività accertativa.
- Per derogare al termine dilatorio occorrono circostanze concrete, specifiche, adeguatamente motivate e non imputabili all'Ufficio, tali da rendere inevitabile l'emissione immediata dell'atto.
- La violazione del termine incide sulle garanzie fondamentali del contraddittorio e può comportare l'annullamento dell'avviso di accertamento.
- La possibilità per il contribuente di presentare istanza di autotutela, accertamento con adesione o ricorso non sostituisce il contraddittorio preventivo garantito dal termine di 60 giorni.
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