Cassazione Penale, Sentenza n. 11393/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 13/03/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena a 2 mesi e 20 giorni di arresto e euro 20.000 di ammenda. L'imputazione riguardava la realizzazione e la mancata rimozione di opere nello stabilimento balneare "Iride Beach" ritenute in parte difformi rispetto ai titoli abilitativi (permessi stagionali e autorizzazione paesaggistica) e la mancata rimozione di opere stagionali; fatti ascritti in violazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 181 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente ha proposto otto motivi tra cui: nullità della notifica e del decreto di citazione in appello per mancanza di specifici avvertimenti normativi; carenza o mancanza di motivazione della sentenza di primo grado; mancata valutazione della natura pertinenziale o precaria di alcune opere (pergotenda, chiosco-bar); violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per sentenza che avrebbe condannato per fatti diversi; errata applicazione della legge penale nel tempo (favor rei); omessa concessione dell'art. 131-bis c.p.; questioni sulla decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Primiceri come manifestamente infondato e ha confermato in sostanza le valutazioni dei giudici di merito. In particolare: il primo motivo (nullità notifica/decreto) è infondato perché il decreto fu notificato a mani proprie e l'eventuale nullità non fu tempestivamente eccepita; la Corte d'Appello ha legittimamente integrato e completato la motivazione ritenuta sufficientemente articolata nel primo grado (richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite), pertanto non era necessaria la trasmissione degli atti al primo giudice; la diversità di valutazione tra primo e secondo grado non costituisce contraddittorietà interna della sentenza impugnata; le opere devono essere valutate nella loro unitarietà: la complessiva trasformazione del chiosco-bar e l'aggiunta di strutture/impianti hanno creato un'opera stabile e diversa da quella assentita, integrando il reato ex art. 44 lett. c) DPR 380/2001; la declaratoria di estinzione per il reato paesaggistico (art.181) resa dal Tribunale per il ripristino non ha inciso sulla sussistenza del reato edilizio; la decorrenza della prescrizione va fissata all'ultimo accertamento (10/04/2019) e il termine massimo non è ancora decorso; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata correttamente respinta in quanto l'offesa, valutata nella sua gravità complessiva, non rientrava nella particolare tenuità del fatto. Conseguentemente il rigetto del ricorso è disposto e viene confermata la condanna così come rideterminata in appello.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
art. 44, comma 1, lett. c)
Il reato edilizio integrato dalla realizzazione di opere in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo; la Corte ha ritenuto integrato il delitto per la trasformazione complessiva dell'opera e non per singoli componenti frazionati.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma paesaggistica sanzionatoria: il Tribunale ha dichiarato estinto il reato paesaggistico per ripristino dello stato dei luoghi; la Corte ha comunque ritenuto sussistente il reato edilizio ex art. 44.
codice di procedura penale, art. 606, lett. c)
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato esaminato e ritenuto manifestamente infondato.
codice di procedura penale, art. 171, lett. e)
Riguarda la citazione per appello: la contestazione sulla nullità della notifica è stata ritenuta irrilevante perché notificato a mani proprie e non tempestivamente eccepita.
codice di procedura penale, art. 546
Disposizione sulla motivazione della sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e che la Corte d'Appello potesse integrare e completare la motivazione mancante.
codice di procedura penale, artt. 521 e 522
Regole sull'imputazione e corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi fosse "fatto nuovo" tale da ledere il diritto di difesa, considerando anche gli accertamenti specifici citati nell'imputazione.
codice penale, art. 131-bis
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la permanenza e la gravità complessiva dell'intervento edilizio escludevano l'applicazione della causa di non punibilità.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto, utilizzati anche per l'esame dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla gravità.
d.lgs. n.150 del 2022
Citato in relazione alla modifica di norme processuali (art.157 comma 8-ter e art.181 c.p.p.); la Corte ha ritenuto irrilevante la presunta omissione degli avvertimenti una volta dimostrata la notifica a mani proprie e la mancata tempestiva eccezione.
Costituzione, art. 111
Richiamato dal ricorrente in ordine alla garanzia del doppio grado di giudizio; la Corte ha invece affermato la legittimità dell'integrazione motivazionale da parte del giudice d'appello secondo la giurisprudenza di legittimità.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto che i diritti della difesa non fossero stati pregiudicati dalle decisioni di merito.
Massime di principio
- In materia edilizia la valutazione dell'intervento va fatta nell'unicità: non è possibile "parcellizzare" le opere per ottenere un regime autorizzatorio più favorevole; se l'intervento complessivo richiede permesso di costruire, le aggiunte parziali non autorizzate possono integrare il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001.
- Il giudice d'appello ha poteri di piena cognizione e, se l'imputato con l'appello chiede la decisione di merito, può integrare o completare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, salvo i casi eccezionali di totale assenza della motivazione riferibile ad altro imputato.
- Le condotte edilizie protratte nel tempo sono reati permanenti: la decorrenza della prescrizione è fissata all'ultimo accertamento o alla cessazione definitiva della condotta; grava sul difensore che invoca la prescrizione l'onere di fornire elementi certi sulla data di cessazione.
- Le nullità processuali che sono a "regime intermedio" devono essere eccepire tempestivamente in udienza; la mancata tempestiva eccezione comporta decadenza dall'eccezione.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione concreta e comparata della gravità dell'offesa secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; i reati permanenti o con incidenza significativa sul territorio difficilmente rientrano nella particolare tenuità.
- In sede di ricorso per cassazione la contraddittorietà tra giudici di merito non equivale a contraddittorietà interna della sentenza impugnata: diverse valutazioni del medesimo fatto nei diversi gradi di giudizio rientrano nella normale libertà di apprezzamento dei giudici.
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