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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11393/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 13/03/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena a 2 mesi e 20 giorni di arresto e euro 20.000 di ammenda. L'imputazione riguardava la realizzazione e la mancata rimozione di opere nello stabilimento balneare "Iride Beach" ritenute in parte difformi rispetto ai titoli abilitativi (permessi stagionali e autorizzazione paesaggistica) e la mancata rimozione di opere stagionali; fatti ascritti in violazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 181 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente ha proposto otto motivi tra cui: nullità della notifica e del decreto di citazione in appello per mancanza di specifici avvertimenti normativi; carenza o mancanza di motivazione della sentenza di primo grado; mancata valutazione della natura pertinenziale o precaria di alcune opere (pergotenda, chiosco-bar); violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per sentenza che avrebbe condannato per fatti diversi; errata applicazione della legge penale nel tempo (favor rei); omessa concessione dell'art. 131-bis c.p.; questioni sulla decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Primiceri come manifestamente infondato e ha confermato in sostanza le valutazioni dei giudici di merito. In particolare: il primo motivo (nullità notifica/decreto) è infondato perché il decreto fu notificato a mani proprie e l'eventuale nullità non fu tempestivamente eccepita; la Corte d'Appello ha legittimamente integrato e completato la motivazione ritenuta sufficientemente articolata nel primo grado (richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite), pertanto non era necessaria la trasmissione degli atti al primo giudice; la diversità di valutazione tra primo e secondo grado non costituisce contraddittorietà interna della sentenza impugnata; le opere devono essere valutate nella loro unitarietà: la complessiva trasformazione del chiosco-bar e l'aggiunta di strutture/impianti hanno creato un'opera stabile e diversa da quella assentita, integrando il reato ex art. 44 lett. c) DPR 380/2001; la declaratoria di estinzione per il reato paesaggistico (art.181) resa dal Tribunale per il ripristino non ha inciso sulla sussistenza del reato edilizio; la decorrenza della prescrizione va fissata all'ultimo accertamento (10/04/2019) e il termine massimo non è ancora decorso; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata correttamente respinta in quanto l'offesa, valutata nella sua gravità complessiva, non rientrava nella particolare tenuità del fatto. Conseguentemente il rigetto del ricorso è disposto e viene confermata la condanna così come rideterminata in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44

    art. 44, comma 1, lett. c)

    Il reato edilizio integrato dalla realizzazione di opere in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo; la Corte ha ritenuto integrato il delitto per la trasformazione complessiva dell'opera e non per singoli componenti frazionati.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181

    Norma paesaggistica sanzionatoria: il Tribunale ha dichiarato estinto il reato paesaggistico per ripristino dello stato dei luoghi; la Corte ha comunque ritenuto sussistente il reato edilizio ex art. 44.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. c)

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato esaminato e ritenuto manifestamente infondato.

  • codice di procedura penale, art. 171, lett. e)

    Riguarda la citazione per appello: la contestazione sulla nullità della notifica è stata ritenuta irrilevante perché notificato a mani proprie e non tempestivamente eccepita.

  • codice di procedura penale, art. 546

    Disposizione sulla motivazione della sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e che la Corte d'Appello potesse integrare e completare la motivazione mancante.

  • codice di procedura penale, artt. 521 e 522

    Regole sull'imputazione e corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi fosse "fatto nuovo" tale da ledere il diritto di difesa, considerando anche gli accertamenti specifici citati nell'imputazione.

  • codice penale, art. 131-bis

    Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la permanenza e la gravità complessiva dell'intervento edilizio escludevano l'applicazione della causa di non punibilità.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto, utilizzati anche per l'esame dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla gravità.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Citato in relazione alla modifica di norme processuali (art.157 comma 8-ter e art.181 c.p.p.); la Corte ha ritenuto irrilevante la presunta omissione degli avvertimenti una volta dimostrata la notifica a mani proprie e la mancata tempestiva eccezione.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla garanzia del doppio grado di giudizio; la Corte ha invece affermato la legittimità dell'integrazione motivazionale da parte del giudice d'appello secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamato in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto che i diritti della difesa non fossero stati pregiudicati dalle decisioni di merito.

Massime di principio

  • In materia edilizia la valutazione dell'intervento va fatta nell'unicità: non è possibile "parcellizzare" le opere per ottenere un regime autorizzatorio più favorevole; se l'intervento complessivo richiede permesso di costruire, le aggiunte parziali non autorizzate possono integrare il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001.
  • Il giudice d'appello ha poteri di piena cognizione e, se l'imputato con l'appello chiede la decisione di merito, può integrare o completare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, salvo i casi eccezionali di totale assenza della motivazione riferibile ad altro imputato.
  • Le condotte edilizie protratte nel tempo sono reati permanenti: la decorrenza della prescrizione è fissata all'ultimo accertamento o alla cessazione definitiva della condotta; grava sul difensore che invoca la prescrizione l'onere di fornire elementi certi sulla data di cessazione.
  • Le nullità processuali che sono a "regime intermedio" devono essere eccepire tempestivamente in udienza; la mancata tempestiva eccezione comporta decadenza dall'eccezione.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione concreta e comparata della gravità dell'offesa secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; i reati permanenti o con incidenza significativa sul territorio difficilmente rientrano nella particolare tenuità.
  • In sede di ricorso per cassazione la contraddittorietà tra giudici di merito non equivale a contraddittorietà interna della sentenza impugnata: diverse valutazioni del medesimo fatto nei diversi gradi di giudizio rientrano nella normale libertà di apprezzamento dei giudici.

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