Sentenza n. 1047/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1899/2024, emessa dal Tribunale di Nola - Sez. Lavoro pubblicata il 10/10/2024, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola - Sezione Lavoro sul riconoscimento del bonus carta del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 1899/2024, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500. La sentenza non era stata impugnata ed era stata attestata come passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l’infruttuosa notifica del titolo esecutivo del 19 febbraio 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia ministeriale. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e procedibile l’azione di ottemperanza proposta contro una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza e dei termini processuali applicabili, nonché la rituale notificazione del titolo all’amministrazione il 19 febbraio 2025 e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l’obbligazione è fungibile e l’impossibilità di fruire tempestivamente della carta non è imputabile alla ricorrente, ma all’inerzia amministrativa. Il TAR ha inoltre nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, incaricandolo, in caso di ulteriore inerzia, di reperire o allocare le risorse, assumere gli impegni, liquidare, ordinare e pagare la somma dovuta. L’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza può essere proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l’amministrazione non dimostri di aver adempiuto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio non può più essere rispettato a causa dell’inerzia dell’amministrazione, l’obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione sia fungibile e il ritardo non sia imputabile al beneficiario.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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