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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2024, notificata in pari data, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 4 febbraio 2025

Giustizia amministrativa202500640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo l'adempimento dell'obbligo di pagamento posto a carico dell'amministrazione. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo esclusivamente per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accredito delle somme dovute aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata in sede di ottemperanza. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente e dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza ha inoltre disposto che fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l'avvenuto pagamento nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato nelle more del processo, la domanda principale deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, ferma la possibilità di decidere sulle spese di lite.
  • L'amministrazione che adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese del giudizio, anche se l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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