Sentenza n. 1227/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva imposto il riconoscimento di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla docente la somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa non è stata adeguatamente contrastata. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le Amministrazioni dello Stato prima dell’avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione, alle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale e agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui misura discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento economico disposto dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, sicché i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti stabiliti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del credito, ma è diretto a consentire il soddisfacimento di una pretesa già definita dal titolo giudiziale; la misura del credito deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi della parte creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione: l’importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo giudiziale e i parametri legali quanto a misura e decorrenza degli interessi.
- Quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa connessa alla materia oggetto dell’obbligo, quando le funzioni commissariali rientrino nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese processuali, anche quando l’attività difensiva richiesta presenti caratteri minimi e standardizzati.
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