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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21163/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso una cartella di pagamento di € 1.814.004,80 (anno 2011) e gli avvisi di accertamento ai soci per il 2005. Le censure principali riguardavano: 1) la nullità delle notifiche degli avvisi d'accertamento e della cartella per presunta illegittima modalità di notifica (uso del servizio postale invece di messo comunale/ufficiale giudiziario) e irregolarità nelle formalità di irreperibilità/ritiro; 2) la mancata affissione/adempimenti dell'art.140 c.p.c. per la notifica della società; 3) la mancata allegazione della documentazione probatoria agli avvisi notificati ai soci e l'insufficiente motivazione per la attribuzione ai soci dei maggiori redditi della società (società a ristretta base partecipativa); 4) questioni fiscali sulla tassazione dei maggiori utili (applicazione della riduzione al 40%, esclusione per ritenuta alla fonte per soci non qualificati, ecc.); 5) nullità per assenza di sottoscrizione degli atti; 6) contestazione della liquidazione delle spese processuali e della loro ripartizione tra i partecipanti alla causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da HELIOS Group (confermando la legittimità delle notifiche a mezzo posta con raccomandata e la regolarità delle formalità eseguite, ritenendo che eventuali contestazioni sui dettagli della relata dovessero essere dedotte con querela di falso; ha ritenuto adeguata la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto prodromico negli avvisi indirizzati ai soci e valida la motivazione che ha portato all'accertamento dei maggiori redditi societari e alla loro imputazione ai soci; ha altresì respinto le doglianze fiscali sul diverso trattamento tributario contestato). Ha però accolto il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia relativo alla liquidazione delle spese d'appello, ritenuta difforme dai parametri minimi (d.m. n.55/2014) e non adeguatamente motivata: la Cassazione ha cassato la sentenza di merito limitatamente a questo punto e rinviato alla CTR Sicilia in diversa composizione per la nuova liquidazione delle spese, compresa la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha dato atto dell'integrale soccombenza della società quanto al ricorso principale e ha disposto gli adempimenti conseguenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 57)

    Richiamato nel motivo di cassazione relativo alla notifica degli atti tributari; la Corte ha valutato la regolarità delle notifiche ai sensi della disciplina del contenzioso tributario, ritenendo legittime le notifiche a mezzo posta quando eseguite correttamente

  • codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5)

    Norme di legittimità invocate per vizio di diritto e omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha escluso la fondatezza dei motivi di cassazione fondati su tali artt. per le ragioni esposte nella motivazione

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 60)

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di notifica mediante messo comunale/ufficiale giudiziario; la Corte ha richiamato orientamenti consolidati che legittimano l'uso della raccomandata postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario

  • codice di procedura civile (artt. 137, 140, 143)

    Art.137 richiamato in tema di notifiche; art.140 (notifica in caso di irreperibilità) è stato ritenuto richiamato e adempiuto nella relata; per eventuali contestazioni sulle dichiarazioni della relata la via è la querela di falso

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 42, comma 2 e 3)

    Stabilisce che se la motivazione fa riferimento a un altro atto non noto al contribuente, questo deve essere allegato salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto: la Corte ha ritenuto sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale dell'accertamento societario negli avvisi ai soci

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 1)

    Ribadisce l'obbligo di allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti prodromici; la Corte ha applicato questo principio per valutare la tutela del diritto di difesa dei soci

  • codice civile (art. 2476)

    Riferito al diritto dei soci di consultare la documentazione sociale: la Corte lo usa per giustificare che il socio può prendere visione dell'accertamento societario e quindi la riproduzione per relationem è efficace

  • codice civile (art. 2261) e giurisprudenza (Cass. nn. richiamate)

    Richiami giurisprudenziali sul diritto di controllo dei soci sulla documentazione sociale, a supporto della sufficienza della motivazione per relationem

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (artt. 47 e 59)

    Richiamati in relazione ai profili di tassazione dei redditi da partecipazione e alla determinazione dell'imponibile: la Corte ha escluso l'applicabilità della regola della ritenuta alla fonte nel caso di utili extracontabili imputati ai soci e ha ritenuto corretta la modalità di quantificazione (riduzione al 40%) adottata dall'amministrazione

  • d.m. n. 55 del 2014

    Norma tariffaria per la liquidazione delle spese processuali: la Corte ha richiamato il principio secondo cui lo scostamento dai minimi richiede motivazione e ha cassato la decisione di merito per mancata motivazione della liquidazione al di sotto del minimo

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)

    Richiamato in relazione all'annotazione dell'integrale soccombenza della società ed alle sue conseguenze sulle spese e sulla procedura di riscossione

  • codice di procedura civile (art. 97)

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla solidarietà delle spese, considerata giustificata dalla riunione dei ricorsi e dalla comunanza degli interessi

Massime di principio

  • La notifica degli atti tributari a mezzo raccomandata postale è legittima e regolare anche senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, purché le formalità previste risultino adempiute e documentate
  • In caso di irreperibilità ‘relativa’ (assenza temporanea), l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e il ritiro del plico dall'ufficio postale con timbro/firma costituiscono elementi idonei a convalidare la notifica; eventuali contestazioni formali sulle dichiarazioni nella relata richiedono querela di falso
  • Per gli avvisi rivolti ai soci basati su accertamenti nei confronti della società a ristretta base partecipativa, è sufficiente che l'atto notificato ai soci riproduca il contenuto essenziale dell'accertamento societario (rinvio per relationem), anche in ragione del diritto del socio di consultare la documentazione sociale
  • Quando si imputano ai soci maggiori redditi accertati alla società (utili extracontabili), non si applicano automaticamente le regole della ritenuta alla fonte previste per certi redditi di partecipazione: il contribuente può tuttavia dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti (es. accantonati o reinvestiti)
  • La quantificazione dell'imponibile e l'applicazione della riduzione (es. 40%) possono tener conto delle imposte già applicate alla società; le doglianze su calcoli tributari devono essere specificamente formulate e tempestivamente dedotte nel processo
  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri tariffari (d.m. n.55/2014): se il giudice si discosta dai minimi o massimi previsti è obbligato a motivare le ragioni e la misura dello scostamento

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